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Dicembre 2019

Ecco una casistica che ha un profilo di rischio nella gestione delle ASD: la gestione dei centri estivi o dei centri invernali da parte di una ASD, ovvero quei servizi che vengono forniti a supporto dei genitori durante il periodo di chiusura delle scuole. Spesso accade che, per far frequentare il corso del centro estivo, le associazioni facciano associare i frequentanti con una clausola in cui si legge che il rapporto associativo rimane in vigore solo durante il periodo di frequentazione al corso, oltre a far pagare ovviamente una quota di partecipazione effettiva del centro.

In primo luogo il rapporto associativo non può mai essere a tempo determinato. Altrimenti avremmo una differenziazione fra gli associati, associati di serie A che sono associati vita natural durante e associati di serie B che hanno la qualifica di associato solo a tempo determinato.

Inoltre, gli associati devono avere pari diritti e doveri nei confronti dell’associazione e l’Agenzia delle Entrate ha stabilito in più riprese che l’associazione deve sempre essere in grado di dare dimostrazione di queste caratteristiche del rapporto associativo.

Nei controlli svolti dall’amministrazione finanziaria molto spesso vediamo che gli stessi associati vengono chiamati dai verificatori per dimostrare l’esistenza del rapporto associativo, per cui si chiede loro se effettivamente vengono convocati alle assemblee, se vi partecipano, se hanno mai letto lo statuto, se sanno come si è chiuso l’ultimo rendiconto economico-finanziario, come è stato destinato l’eventuale avanzo di gestione, se sanno chi è il presidente.

È evidente che se queste domande trovano risposte negative, o comunque evasive, è facile per i verificatori dimostrare che il rapporto associativo non esiste.

Inoltre, nella pratica, molto spesso i frequentatori dei centri non vengono proprio iscritti al libro soci ed è quindi ancora più semplice per Agenzia delle Entrate dimostrare che un rapporto associativo non c’è. Di conseguenza, quello che viene fornito è in realtà un servizio puramente commerciale.

Possiamo quindi ribadire che il rapporto associativo deve essere appunto volontario e stabile ed è solo lo statuto che determina le modalità con cui è possibile associarsi, le modalità con cui viene meno il rapporto associativo e quali sono gli organi dell’associazione che devono vagliare la domanda di associato e quindi ammetterla.

Possiamo anche dire che, in base alla nostra esperienza, il fatto di associare tutti a prescindere può avere dei grossi svantaggi anche per l’associazione medesima la quale potrebbe nella pratica trovarsi a gestire alcuni soggetti che vogliono manifestare i propri diritti di associato pur, nella materialità, disinteressandosi di fatto dell’associazione medesima.

Un accertamento che ha colpito un’associazione nostra cliente ha riguardato proprio questo aspetto, ovvero la gestione dei centri estivi. In particolare, la cliente aveva emesso delle ricevute nei confronti dei partecipanti, i quali erano tra l’altro tutti atleti tesserati presso la federazione sportiva di riferimento.

Con l’accertamento i verificatori hanno suddiviso la quota associativa in varie frazioni, cioè la parte riguardante l’esercizio di attività sportiva è stata ritenuta puramente istituzionale e quindi completamente detassata. Tuttavia, poiché l’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento al volantino utilizzato per promuovere il centro estivo, è risultato che durante il periodo di permanenza degli atleti presso l’impianto sportivo veniva anche fatto consumare un pasto e venivano offerti anche servizi di altro tipo. Per esempio servizi di carattere puramente educativo.

Di conseguenza, questo tipo di servizi, cioè la ristorazione e servizi educativi, sono stati ripresi a tassazione diretta ed indiretta.

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