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Gennaio 2019

Alla luce delle continue e diverse interpretazioni di questi giorni circa l’esonero all’obbligo di emissione della fatturazione elettronica per associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata in regime L. 398/1991, lo Studio scrivente seppure il dettato normativo non obbligasse fin dall’origine tali enti all’emissione delle fatture in formato elettronico ha sempre suggerito e consigliato tale via, chiarendo e giustificando l’opportunità e lasciando alla soluzione tradizionale coloro che preferiscono non adeguarsi al corso dei tempi.

Vero è infatti che nonostante le varie Federazioni Sportive si siano espresse tutte o quasi sulla convenienza ed opportunità a continuare sempre e solo con la vecchia fattura cartacea vista la non obbligatorietà del nuovo adempimento, la nostra opinione si è fin da subito discostata per i seguenti e semplici motivi:

- opportunità fattura elettronica per facilità di gestione e auto imposizione di tenere tracciato ogni rapporto commerciale coi terzi;

- opportunità per essere responsabili “in prima battuta” dell’adempimento e non dover verificare che lo sponsor emetta documenti corretti per conto dell’ente sportivo;

- opportunità fattura elettronica per i rapporti con gli sponsor, aziende commerciali, e quindi obbligate e organizzatesi per ottemperare all’adempimento, le quali sono facilitate nella gestione e nello scambio documentale da tale scelta, consolidandosi quindi ulteriormente il rapporto con esse;

- opportunità per uniformare la fatturazione tradizionale alle modalità con cui già prima si fatturavano i corrispettivi agli enti pubblici;

- nessun costo aggiuntivo utilizzando l’applicativo dello studio.

Alla luce delle premesse di cui sopra, sono arrivati chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate sulla posizione degli enti sportivi che possono liberamente decidere di emettere la fattura elettronica, anzichè usufruire dell'inversione dell'onere a carico del "cliente".

Nel caso si decidesse di seguire quest'ultima opzione, esponiamo qualche ulteriore dubbio.

Come si deve procedere per verificare che il cliente emetta correttamente le fatture elettroniche per conto delle associazioni che nel 2018 abbiano superato 65.000 euro di proventi? Le fatture verranno comunque fornite cartacee dall’associazione al cliente per rispettare numerazione e data progressiva?

Sarà possibile verificare, a partire dalla seconda metà del mese di febbraio 2019, nell’area riservata dell’Associazione, le FE emesse per suo conto da parte del cliente. Le regole di registrazione e liquidazione non cambiano. Serve accertarsi quindi che lo sponsor adempia correttamente al posto dell’asd, non è un adempimento in meno o al quale non si può o deve prestare attenzione come erroneamente fatto credere da qualcuno.

La disposizione normativa (d.l. n. 119/18) prevede che l’ASD assicuri l’emissione della FE da parte del cessionario/committente: pertanto, quest’ultimo predisporrà una FE (tipo documento TD1) riportando gli estremi dell’ASD (partita IVA e altri dati anagrafici) nella sezione “cedente/prestatore”, i suoi estremi nella sezione cessionario/committente e specificherà che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della FE occorre scegliere “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente).

Nulla cambia in termini di registrazione della fattura (che risulterà “attiva” per l’ASD e “passiva” per il suo cliente.

A prescindere dal superamento o meno della soglia dei 65.000 euro, le associazioni che applicano la legge n. 398/1991 ed emettono fatture elettroniche per scelta o per obbligo, possono emettere fatture elettroniche per sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie senza applicazione dell’Iva (in reverse charge?) o devono richiedere obbligatoriamente l’autofattura elettronica al proprio committente?

La disposizione normativa (d.l. n. 119/18) prevede che l’ASD che, nell’anno precedente, ha conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, deve assicurare l’emissione della FE da parte del cessionario/committente, ma nulla vieta che sia l’ASD a emettere autonomamente la FE (tipo documento TD1) ma esponendo l’IVA (e non in reverse charge) nel documento.

Il comma 01 dell'art. 10 del D.L. 119/2018, introdotto in sede di conversione in legge del D.L., ha modificato l’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 al fine di includere tra coloro che sono esonerati dalle disposizioni sull’obbligo di fatturazione elettroniche i soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della L. 16 dicembre 1991, n. 398 che nel periodo d'imposta precedente ha conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Considerato che l'art. 9-bis del D.L. 417/1991 ha esteso il regime forfettario di cui alla L. 398/1991 agli altri enti associativi senza scopo di lucro (associazioni culturali, teatrali, cori, ecc.), anche questi ultimi sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica nel caso in cui optino per il suddetto regime forfettario.

La disposizione normativa stabilisce che l’esonero in parola riguarda tutti i soggetti che operano in regime di legge n. 398/1991 (ente titolare di P.IVA).

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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