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Settembre 2018

Dal primo luglio 2018 è vietato pagare in contanti le retribuzioni corrisposte dai datori di lavoro e dai committenti ai lavoratori subordinati, ai collaboratori coordinati e continuativi e ai soci lavoratori di cooperative (l. 27/12/17 n. 205 art. 1 commi 910-914).

Come anticipato nell'articolo pubblicato lo scorso luglio, è recentemente venuto meno l'inquadramento delle collaborazioni sportive come co.co.co, pertanto ciò porterebbe a pensare che i compensi sportivi possano essere erogati in contanti, perlomeno entro i 999,99 Euro (si veda l. 133/99). Tuttavia riteniamo che delle regole, anche solo di mera prudenza, vadano comunque tenute presenti.

- Se viene scelto il pagamento in contanti il percipiente, tramite una ricevuta di incasso, deve attestare l'entità, la motivazione e la tipologia del compenso erogato, che potrà così essere considerato elemento probante del movimento di cassa effettuatto;

- E' necessario valutare il caso concreto per evitare possibili contestazioni da parte degli enti previdenziali che, superando la "sportività" della prestazione, potrebbero inquadrare il rapporto fra l'ente sportivo ed il collaboratore come subordinato o parasubordinato.                                                                                                                                                                            

Si pensi infatti a tutti quei casi in cui il "collaboratore":

  •  ha orari predeterminati o che si estendono in tutto l'arco della giornata;
  •  percepisce compensi di entità non irrisoria per tutto l'anno e magari per più annualità consecutive, per cui, nel complesso considerati potrebbero avere un peso rilevante in riferimento al totale dei suoi redditi oppure rispetto agli altri compensi sportivi erogati dall'asd/ssd;
  •  la cui totalità dei redditi è costituita da soli compensi sportivi (es.: uno studente);
  •  è formato professionalmente per svolgere l'attività "remunerata" col compenso sportivo (es.: un laureato in scienze motorie che fa il preparatore atletico, l'allenatore o l'insegnante di nuoto);

- E' bene avere in mente quali sono le figure individuate dalle singole federazioni/enti di promozione sportiva come idonee a percepire i compensi sportivi, laddove gli elenchi siano disponibili (non tutte le federazioni hanno adempiuto);

- E' obbligatorio fare riferimento alle sole discipline sportive riconosciute dal CONI, perchè le uniche legittimate ad erogare compensi sportivi sono le asd/ssd ad esse affiliate.

In sostanza non stiamo affermando nulla di diverso di quanto avremmo detto fino alla fine dello scorso anno, ma non perdiamo l'occasione per ribadire che, non essendo arrivati i chiarimenti tanto agognati in materia, la parola d'ordine dev'essere prudenza!

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