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Marzo 2018

Come ormai a tutti noto, dal 1 luglio 2017 gli avvisi di accertamento fiscali possono essere notificati a mezzo PEC (posta elettronica certificata) alle imprese individuali, ai professionisti ed alle società in genere. Si tratta di una modifica che tende a ridurre le spese, raggiungere velocemente il contribuente ed a fargli spesso risparmiare file interminabili agli uffici postali per ritirare gli atti giudiziari che non sono stati consegnati nel domicilio del contribuente per assenza temporanea di quest'ultimo o dei suoi familiari/dipendenti. E' il progresso "bellezza", verrebbe da dire. C'è un però.

Mentre l'avviso della raccomandata che troviamo nella cassetta della posta ci avverte che c'è qualcosa in arrivo, la PEC se non sufficientemente e continuamente presidiata (cosa che succede spesso purtroppo per le società sportive, che evidentemente non hanno una struttura amministrativa da hoc), al momento del ricevimento nel nostro computer ci è stata notificata a tutti gli effetti, sia materiali che legali. Poco importa che sia stata letta o meno. Col ricevimento si presume notificata, stop. I più maliziosi avranno già capito i rischi che si corrono ed in effetti qualche caso è già stato registrato ed ha comportato ingenti conseguenze patrimoniali negative per il contribuente.

Il caso: PEC "parcheggiata" nel computer del segretario di una società sportiva. Il segretario non è un grande "appassionato" di computer e lo usa saltuariamente. In una di queste occasioni si avvede che era stato notificato un avviso di accertamento fiscale per revoca del regime agevolato della legge 398 per presunto superamento del limite di fatturato di Euro 250.000 nell'anno 2014, senza considerare che invece ciò non era avvenuto per l'esercizio di una raccolta fondi agevolata. Purtroppo però erano decorsi i 60 giorni dalla notifica e l'accertamento era già diventato definitivo. Nessuna possibilità di contradditorio o ricorso era quindi più esercitabile.  Alla società sportiva non è rimasto altro che provvedere al pagamento dell'intero importo accertato. Ed in questo caso purtroppo c'è una coda: come noto il superamento del limite per l’anno comporta che l'anno successivo, originariamente liquidato in regime 398,  è obbligatoriamente in regime ordinario con conseguente ulteriore ingente esborso per differenza IVA ed Imposte dirette.

La morale è che è assolutamente necessario che qualcuno presidi la PEC giornalmente al fine di evitare malefiche sorprese.

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