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Novembre 2016

Vi riportiamo un importante chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla presentazione del modello EAS oltre i termini di legge.

 

Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 509617 del 29 settembre scorso, l’Agenzia chiarisce che il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio e pertanto la presentazione oltre i termini fissati non preclude definitivamente all’ente di avvalersi del regime agevolativo di non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui agli artt. 148 del Tuir e del DPR n. 633/72, ma esclude l’applicazione di regime di favore per le sole operazioni compiute antecedentemente alla data di presentazione del modello stesso.

Si ricorda che la presentazione del modello Eas assieme al possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria di settore sono condizione per la fruizione da parte delle associazioni sportive delle Agevolazioni previste dagli art. 148 del Tuir e 4 del DPR n. 633/72. A nulla rileva ai fini dell’applicazione del regime agevolato ex 398/91.

 

La presentazione del modello EAS oltre i termini fissati (ossia entro 60 giorni dalla data di inizio attività) oppure entro il 31/03 di ogni anno, non preclude, quindi, definitivamente all’ente di avvalersi del regime agevolativo di non imponibilità, ma esclude l’applicazione del trattamento di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso.

L’associazione potrà presentare tale modello e applicare il predetto regime agevolato alle operazioni compiute successivamente.

SI ricorda comunque la possibilità di remissione in bonis, presentando il modello EAS entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando contestualmente una sanzione pari a 250 euro.

 

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