Studio Certificato Sistema Qualità ISO9001
Commercialisti, Consulenti del Lavoro ed Avvocati
20 professionisti e 30 collaboratori qualificati al servizio delle imprese
Maggio 2016

Come sappiamo, le Associazioni Sportive Dilettantistiche (non le società) che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2016.

Ma chi può accedere concretamente al beneficio del 5 per mille? Possono accedere le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

 Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:

  • avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
  • avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
  • avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

Per poter partecipare al riparto è necessario presentare un’istanza telematica tramite servizi Entratel o Fisconline entro il 09 maggio 2016.  

Attenzione! Chi ha già presentato la domanda per accedere al beneficio per gli anni precedenti, deve comunque ripresentarla per poter accedere per l’anno 2016.

Potranno partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che presentano le domande di iscrizione e provvedono alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2016, versando però contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro.

I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2016).

Successivamente all’iscrizione, i legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell’elenco devono spedire entro il 30 giugno 2016, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.

Dalla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi, possono trascorrere all’incirca anche due anni per l’incasso concreto del contributo assegnato.

Entro un anno dall’incasso delle somme (a tal proposito, il Ministero ha chiarito che con la locuzione “entro l’anno” debba intendersi “entro la fine del mese di incasso”. Ad esempio se si è incassato il cinque per mille il 04 giugno 2016, andrà rendicontato entro il 30 giugno 2017), l’associazione percipiente deve, come previsto dal D.P.C.M. 23 aprile 2010, redigere un rendiconto che indichi la destinazione delle somme percepite.

Gli enti che hanno percepito più di 20.000 euro dovranno, inoltre, trasmettere il rendiconto all’amministrazione competente per l’erogazione del contributo, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione. Per tutti gli altri soggetti rimane l’obbligo di conservazione del documento.

Tale adempimento è stato introdotto per vigilare sulla effettiva destinazione di tali devoluzioni, che devono essere impiegate per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti percettori. Quindi i soggetti beneficiari sono tenuti a dimostrare in modo chiaro e dettagliato l’impiego delle somme percepite.

Tale rendiconto per il cinque per mille è un obbligo slegato e complementare alla redazione del bilancio e/o del rendiconto annuale dell’ente non profit, che deve comunque indicare la destinazione delle somme, che quindi assumono, in base a tale legge, un preciso vincolo di destinazione.

L’Associazione beneficiaria non è immediatamente obbligata all’utilizzo delle somme. E’ possibile infatti accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando che l’Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al rendiconto le finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare il verbale dell’organo competente previsto dallo Statuto in cui viene deliberato l’accantonamento e specificata la destinazione delle somme.

E’ obbligatorio, comunque, per gli Enti spendere tutte le somme accantonate e rinviare il modello di rendiconto opportunamente compilato entro 24 mesi dalla percezione del contributo.

Alcune indicazioni utili per la “gestione” delle somme ricavate dal 5 per mille:

  • i costi che compariranno del rendiconto devono essere unicamente quelli sostenuti con la quota del 5 per mille e non possono derivare da obbligazioni che il soggetto beneficiario abbia assunto prima della comunicazione dell’avvenuta approvazione degli elenchi definitivi degli ammessi;
  • non è più possibile utilizzare la somma percepita per coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota;
  • il rendiconto non dovrà essere predisposto e trasmesso solo nel caso in cui il soggetto beneficiario rediga un bilancio sociale;
  • i giustificativi di spesa, salvo nei casi espressamente previsti dal modello di rendicontazione, non dovranno essere inviati (qualora l’ente sia obbligato all’invio all’amministrazione competente all’erogazione al contributo). Tutti i giustificativi di spesa dovranno essere conservati presso la sede legale dell’organizzazione ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

Si ricorda che l’ente sportivo dilettantistico non ha diritto alla corresponsione delle somme relative al 5 per mille qualora:

  • risulti aver cessato l’attività o non svolge più attività che da diritto al beneficio;
  • abbia diritto ad un importo complessivo inferiore a 12 euro.

Laddove le somme siano già state erogate, ma il soggetto prima dell’erogazione delle somme stesse risulti aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio, l’Amministrazione competente dovrà procedere al recupero degli importi erogati.

Hai bisogno di Consigli o Assistenza?

Conosciamoci in un primo appuntamento gratuito o richiedi una consulenza

 

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.

×

Scarica la Guida per ASD e SSD!

« Le 15 domande da farsi per dormire sonni tranquilli e non temere accertamenti »

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com