Nell’ambito del percorso negoziale per il rinnovo del Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi (scaduto nel 2020) le parti hanno definito di riconoscere, ai soli lavoratori in forza al 12 dicembre 2022, un importo a titolo di una tantum pari ad € 350,00 lordi (al 4° livello e riparametrata sugli altri livelli di inquadramento) a copertura del periodo 2020-2022.
La Corte Costituzionale è intervenuta, si spera definitivamente, a dirimere un argomento molto spinoso: l’esenzione IMU per l’abitazione principale, in caso di soggetti sposati o in unione civile, entrambi proprietari di immobili e che stabiliscono residenza ognuno nel proprio immobile di proprietà.
In particolare la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, nonché di quella attualmente vigente dell’art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019, nella parte in cui tali disposizioni riferiscono i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo al possessore dell’immobile, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare.
La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha modificato l’art. 1 comma 3-bis del D. Lgs. 127/2015; tale modifica prevedeva l’introduzione a partire dal 1.01.2022 dell’obbligo per le operazioni da e verso soggetti non residenti, non stabiliti ancorché identificati, di comunicazione singola al sistema di interscambio SDI con il formato XML della fattura elettronica.
Per effetto di ciò cambiano i tempi per procedere all’invio dei dati:
Con l’introduzione, avvenuta lo scorso 1° novembre, dell’obbligo di richiedere il DURC di congruità della manodopera alle imprese affidatarie, pena la decadenza dei bonus edilizi, il legislatore si è posto l’obiettivo di promuovere la regolarità contributiva.
Tale documento è obbligatorio quando l’ammontare dei lavori è pari o superiore a euro 70.000.
Il Durc può essere richiesto dall’impresa alla Cassa Edile / Edilcassa che in caso di regolarità lo rilascerà entro 10 giorni.
La nuova norma di cui all’art. 1 della L. 160/2019 riguardante l’IMU ha previsto, al comma 751, un diverso trattamento per gli immobili “merce”.
Infatti, negli anni 2020 e 2021 tali fabbricati sono stati assoggettati ad imposta con un’aliquota dello 0,1% (con possibilità dei Comuni di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla) mentre, a partire dal 1° gennaio 2022, l’imposta non è più dovuta.
La norma agevolativa si applica ai fabbricati sia abitativi che strumentali, con esclusione quindi di aree fabbricabili o terreni agricoli, ancorché iscritti tra le rimanenze, costruiti e posseduti dall’impresa costruttrice purché mantengano la destinazione di “bene destinato alla vendita” e gli stessi non siano locati.
Nell’ambito del diritto tributario, in relazione alla tassazione delle società, possiamo distinguere due approcci distinti:
Per usufruire del Superbonus 110% per tutto il 2022 la disciplina prevede due diverse “finestre temporali” fra loro differenziate:
Per esercitare le opzioni previste all’art. 121 del DL 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito), nell’ambito del Superbonus al 110%, è necessario che i lavori siano completati altrimenti occorre che si verifichi la liquidazione di un SAL (Stato Avanzamento Lavori) minimo; la normativa prevede che ve ne possano essere al massimo due per ogni singolo intervento e questi devono corrispondere ad una percentuale di completamento dei lavori non inferiore al 30%.
Per godere delle agevolazioni fiscali connesse ai bonus edilizi la normativa ha previsto un macchinoso iter burocratico.
Nel caso in cui si decida di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, tra le svariate dichiarazioni e asseverazioni richieste, vi è anche l’obbligo di ottenere una formale attestazione preventiva circa la congruità delle spese sostenute.
Tale obbligo riguarda non solo quelle spese sostenute per la fornitura di beni e servizi in base a contratti d’opera o di appalto, ma anche le spese relative a prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e pertanto anch’esse agevolate.
Recentemente nel sito dell’ENEA sono state pubblicate delle FAQ dal Ministero della Transizione Ecologica che hanno chiarito alcuni punti in relazione ai valori massimi da considerare ai fini dell’attestazione di congruità delle spese.
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