Aprile 2023
Il legislatore ha recentemente introdotto nel nostro ordinamento disposizioni finalizzate a migliorare ed agevolare sempre di più la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata dei genitori.
Già dal lontano 2012 con l’entrata in vigore della Legge Fornero (n. 92/2012), seppur in via sperimentale era stato introdotto il congedo obbligatorio per il padre lavoratore, successivamente prorogato di anno in anno.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 105/2022 il “congedo obbligatorio” per il padre lavoratore è stato reso strutturale e la relativa normativa è andata ad integrare le disposizioni del D. Lgs. n. 151/2001 (cosiddetto Testo Unico in materia di tutela della maternità e paternità).
Dal 13 agosto 2023 il padre lavoratore ha diritto a 10 giorni di “congedo obbligatorio” da fruire da due mesi prima del parto e fino ai cinque mesi di vita del bambino, anche contestualmente alla fruizione da parte della madre del congedo di maternità.
Si ricorda che tale congedo rappresenta un diritto del lavoratore che può essere o meno esercitato dall’interessato; se richiesto dal lavoratore il datore di lavoro non può limitare e/o ostacolare tale diritto, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 2.582,00 alla quale si aggiunge l’ulteriore sanzione consistente nell’impedimento del conseguimento della certificazione sulla parità di genere.
Il congedo obbligatorio si affianca al “congedo di paternità alternativo” spettante al padre – in sostituzione della madre – in presenza di situazioni particolarmente gravi come il decesso o la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo al padre.
Per effetto delle modifiche apportate al Testo Unico sulla maternità, è stato esteso ai lavoratori padri il divieto di licenziamento durante la fruizione del congedo obbligatorio e fino al compimento di un anno di vita del bambino, divieto di licenziamento già esistente per la lavoratrice madre e per il lavoratore padre che fruisca del congedo di paternità alternativo.
L’Inps con circolare n. 32/2023, in ragione di quanto sopra esposto, sottolinea che il padre lavoratore che rassegni le dimissioni durante il periodo tutelato, oltre a dover convalidare le proprie dimissioni presso l’Ispettorato del Lavoro, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpi con conseguente obbligo da parte del datore di lavoro di pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso contrattualmente prevista, nonché del ticket di licenziamento