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Superbonus: come calcolare la soglia del 30%

Superbonus: come calcolare la soglia del 30%

Maggio 2022

Per usufruire del Superbonus 110% per tutto il 2022 la disciplina prevede due diverse “finestre temporali” fra loro differenziate:

  • una per gli interventi eseguiti su unità unifamiliari o su unità indipendenti o con accesso autonomo dall’esterno;
  • una per gli interventi effettuati su parti comuni di condomini e per edifici plurifamiliari ad essi equiparati.

Per esercitare le opzioni previste all’art. 121 del DL 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito), nell’ambito del Superbonus al 110%, è necessario che i lavori siano completati altrimenti occorre che si verifichi la liquidazione di un SAL (Stato Avanzamento Lavori) minimo; la normativa prevede che ve ne possano essere al massimo due per ogni singolo intervento e questi devono corrispondere ad una percentuale di completamento dei lavori non inferiore al 30%.

Caso esemplificativo è quello delle spese sostenute prima del 31.12.2021 inferiori però al 30% dell’intervento complessivo; tali spese, non potevano essere oggetto di cessione o di sconto in fattura, ma potevano unicamente essere oggetto di detrazione del beneficiario per la prima quota (un quinto).

Al momento della conclusione dei lavori ad inizio 2022 poi il cliente ha invece potuto esercitare l’opzione di cessione e sconto per la quota parte dei lavori rimanente ed anche per i 4/5 delle spese oggetto di detrazione nel periodo d’imposta precedente.

Ai fini del calcolo della soglia del 30% minimo per l’esercizio delle opzioni rilevano tutte le spese ricomprese nel computo metrico funzionali al completamento di quell’intervento e non si fa riferimento ai soli tetti massimi di spesa previsti dalla normativa per ogni agevolazione (es. 96.000 euro).

I controlli sul rispetto di tale soglia avvengono al momento del rilascio delle asseverazioni, le quali sono documenti redatti da un tecnico qualificato, ed attestano che tutti i lavori, sono stati eseguiti nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

Le asseverazioni sono inoltre fondamentali per ottenere il visto di conformità fiscale che è il documento indispensabile per poter accedere al Superbonus e per esercitare le opzioni di cui all’art. 121.

La soglia del 30% è fondamentale, per poter usufruire del Superbonus fino al 31/12/2022, nel solo caso di edifici unifamiliari; infatti, per questa categoria di immobili l’art. 119 del DL 34/2020 prevedeva la possibilità di usufruire dell’agevolazione in oggetto per tutto il 2022 solo a condizione che venisse effettuato un primo SAL entro il 30.06.2022.

Recentemente il Decreto “Aiuti” approvato lo scorso 5 maggio, ha prorogato il termine per l’effettuazione del 1° SAL al 30/09/2022; lo stesso decreto ha inoltre semplificato il calcolo per il raggiungimento del 30%.

Dal nuovo testo normativo sembra che si possa indifferentemente far riferimento al 30% considerando tutto il cantiere o in alternativa solo gli interventi agevolati, a discrezione del cliente/direttore lavori. Si attendono specifiche e conferme dalle Entrate.

Una criticità della proroga è rappresentata dal blocco cantieri tipico dei mesi estivi più caldi, soprattutto nelle località turistiche che di fatto rende vano l’intento della modifica normativa.

Il rischio, per chi al 30 settembre non avrà raggiunto il 30% dei lavori complessivi, è quello di poter usufruire dell’agevolazione Superbonus solo per le spese sostenute entro il 30 giugno; il contribuente quindi in questa eventualità, per le spese sostenute dopo tale data potrebbe usufruire solo delle agevolazioni “ordinarie”.

Con riferimento agli interventi effettuati su parti comuni dei condomini invece, la finestra temporale scade al 31/12/2023 con riferimento all’aliquota del 110%, dopodiché l’agevolazione resterà valida per il 2024 e 2025 ma con aliquote che si riducono al 70% e infine al 65%.

Per quanto riguarda gli edifici plurifamiliari fino a quattro unità di unico proprietario, seppure non sussista alcun condominio ai sensi dell’art. 1117 c.c. essi possono comunque accedere al Superbonus (es. tipico le bifamiliari con unico proprietario) con le modalità ed i chiarimenti di prassi forniti fin qui per i “condominii” (risposta a interpello n.464/2021).

Anche per quanto riguarda la finestra temporale, gli edifici plurifamiliari da due fino a quattro unità di un unico proprietario, sono stati equiparati dal Legislatore ai condomini, con possibilità quindi di usufruire del Superbonus al 110% per tutto il 2023, mentre nel 2024 e 2025 potranno accedervi anch’essi solo con aliquote minori.

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