Maggio 2021
La detrazione potenziata al 110% del Superbonus ha messo in evidenza la riqualificazione energetica ed il miglioramento antisismico degli edifici, dando spazio sia per i contribuenti privati che per le società immobiliari e di costruzione a diversi ragionamenti in ottica di investimenti e o risparmi fiscali correlati al ramo immobiliare.
Le posizioni favorevoli da parte dell’Agenzia, fino a qualche mese fa assolutamente contraria agli interventi effettuati dalle imprese anche su immobili merce, patrimonio e strumentali (il vento è cambiato a seguito di una importantissima sentenza della cassazione), hanno enfatizzato ancora di più la portata agevolativa della norma.
Sono oramai molteplici le richieste di consulenza ai professionisti specializzati di Studio da parte di imprenditori e privati che intendono costruire, vendere e/o acquistare la loro abitazione e/o immobili produttivi/direzionali, nel rispetto di determinate condizioni, per potersi avvalere al contempo dei massimi benefici fiscali concessi dal Legislatore.
Questo fa sicuramente riflettere ed essere ottimisti sulla ripartenza del settore immobiliare, che si auspica possa essere il traino del Paese post pandemia, ma al contempo mette in luce che queste tipologie di interventi e bonus fiscali correlati, per attenzione mediatica e competitività, non possono più essere tralasciati dalle società immobiliari di costruzione che vorranno rimanere competitive sul mercato.
Alla luce delle quotidiane posizioni prese dalle Entrate in esito ai diversi casi di specie prospettati dai contribuenti, possiamo affermare di muoverci all’interno di un “labirinto normativo”, in quanto diversi sono i testi di Legge a cui fare riferimento ed in base alla singola e specifica condizione oggettiva e soggettiva dell’intervento si aprono sviluppi differenti, talvolta opposti.
Al contempo le potenzialità offerte dalle agevolazioni fiscali in essere, specialmente alla luce della combinata possibilità introdotta dal Dl. Rilancio circa la cessione dei crediti anche ad intermediari finanziari, appare per convenienza e prospettive di sviluppo non avere davvero precedenti.
La disciplina del Sismabonus, introdotta dal DL. 63/2016 all’art. 16 bis, in particolare relativamente alle asseverazioni necessarie alla fruizione del beneficio, sconta conseguenze differenti anche sulla base del momento cronologico nel quale sono stati avviati i lavori.
Lo stesso intervento, posto in essere dallo stesso contribuente sul medesimo immobile e sulla medesima zona, qualora il titolo abilitativo risalga al periodo ante 2017, al periodo ante 1.5.2019 ed al periodo post 1.7.2020, non solo si rifà ad aliquote fiscali differenti, ma in assenza della presentazione tempestiva del certificato di asseverazione sismica del progettista potrebbe addirittura non spettare.
La sanatoria del documento da presentare obbligatoriamente al momento del rilascio del titolo abilitativo circa il miglioramento sismico che verrà dall’intervento, è infatti stata più volte oggetto di pareri da parte dell’Agenzia delle Entrate, rigida nella sua posizione al ricorrere di determinate condizioni.
Ogni caso di specie va valutato ad hoc con la massima attenzione, esaminando tutta la documentazione correlata, al fine di non incorrere in violazioni che potrebbero compromettere la spettanza dell’agevolazione sia per il costruttore che per il futuro acquirente.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.