Maggio 2020
Credito d’imposta per l’aumento di capitale sociale e presenza di perdite nel bilancio 2020
Riferimento art. 26 DL Rilancio
Al fine di agevolare la patrimonializzazione delle società, è previsto un credito d’imposta per le società che nell’anno 2020 eseguono un aumento di capitale sociale a pagamento e nel contempo realizzano una perdita per l’esercizio 2020.
Requisiti
Al fine di poter usufruire del credito le società devono presentare i seguenti requisiti:
- Configurarsi in forme giuridiche quali società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, comprese le semplificate, società cooperative, società europee di cui al regolamento CE n.2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento CE n.1435/2003, con sede legale in Italia. Sono escluse le società che svolgono attività nel settore bancario, finanziario e assicurativo.
- Aver riportato nell’anno 2019 un ammontare di ricavi superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (nel caso di gruppo societario, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, con esclusione di quelli realizzati infragruppo).
- Aver subito una riduzione dei ricavi, a causa dell’epidemia COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020 in misura non inferiore al 33% rispetto ai ricavi conseguiti nei mesi di marzo e aprile 2019 (nel caso di gruppo societario, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, con esclusione di quelli realizzati infragruppo).
- Aver deliberato ed eseguito, dopo l’entrata in vigore del presente Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento. Inoltre, l’aumento di capitale deve essere integralmente versato.
- Alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà.
- Si trova in una situazione di regolarità contributiva e fiscale.
- Si trova in regola con le disposizioni in materia di normativa urbanista, ambientale, del lavoro e della prevenzione degli infortuni.
- Non abbia ricevuto aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
- Non si trova nelle condizioni ostative previste dall’art. 67 D.Lgs n.159/2011.
- Non sia intervenuta, negli ultimi 5 anni, una condanna agli amministratori per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Credito d’imposta
A seguito della chiusura del bilancio per l’esercizio 2020, alle società, che rispettano le condizioni suddette, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale previsto al punto 4 e nei limiti quantitativi previsti per all’accumulazione delle agevolazioni (rif. art. 26 comma 20 DL Rilancio).
Si evidenzia che la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1°gennaio 2024 da parte della società, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.
Il credito spettante potrà essere utilizzato in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap. Inoltre, tale credito non concorre ai limiti quantitativi previsti per le compensazioni.