Maggio 2020
Credito d’imposta per l’aumento di capitale sociale a pagamento
Riferimento art. 26 DL Rilancio
Al fine di agevolare la capitalizzazione delle imprese, il Decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell’aumento di capitale sociale.
Requisiti
Per beneficare delle agevolazioni previste, l’aumento di capitale sociale deve essere effettuato in società che presentino i seguenti requisiti:
- Configurarsi in forme giuridiche quali società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, comprese le semplificate, società cooperative, società europee di cui al regolamento CE n.2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento CE n.1435/2003, con sede legale in Italia. Sono escluse le società che svolgono attività nel settore bancario, finanziario e assicurativo.
- Aver riportato nell’anno 2019 un ammontare di ricavi superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (nel caso di gruppo societario, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, con esclusione di quelli realizzati infragruppo).
- Aver subito una riduzione dei ricavi, a causa dell’epidemia COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020 in misura non inferiore al 33% rispetto ai ricavi conseguiti nei mesi di marzo e aprile 2019 (nel caso di gruppo societario, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, con esclusione di quelli realizzati infragruppo).
- Aver deliberato ed eseguito, dopo l’entrata in vigore del presente Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento. Inoltre, l’aumento di capitale deve essere integralmente versato.
Credito d’imposta
Per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in società, che rispettano le suddette condizioni, spetta un credito d’imposta in misura pari al 20% del conferimento.
Limitazioni
Si evidenzia che:
- il conferimento massimo su cui poter calcolare il credito d’imposta è fissato a 2 milioni di euro;
- la partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023;
- la distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 31 dicembre 2023, da parte della società oggetto del conferimento in denaro, comporta la decadenza del credito e l’obbligo di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali;
- l’agevolazione spetta all’investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile sia per il presente conferimento, sia per altre agevolazioni cumulabili (rif. art. 26, comma 20, DL Rilancio);
- non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
Utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, nonché in compensazione. Esso, inoltre, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per l’utilizzo di tale credito non si applicano le limitazioni quantitative previste ordinariamente per le compensazioni.