Gennaio 2017
E’ da sempre molto diffuso nel mondo imprenditoriale la prassi di promuovere il proprio marchio, la propria azienda attraverso sponsorizzazioni sportive.
Attraverso il contratto di sponsorizzazione, la società sportiva prescelta si impegna a promuovere l’azienda sponsorizzatrice attraverso l’esposizione di cartelloni pubblicitari a bordo campo, oppure attraverso l’inserimento del logo dell’azienda nella divisa del giocatore, oppure nell’inserimento di un inserto nella locandina reclamizzante le partite, ecc.
Tale formula pubblicitaria è stata oggetto di numerosi accertamenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria, che sindacava l’economicità e l’inerenza di tali costi nel bilancio delle ditte sponsorizzatrici, portando quest’ultime ad orientarsi verso altri mezzi pubblicitari, meno rischiosi circa il riconoscimento della deducibilità del costo sostenuto.
Ad oggi, possiamo fare il punto della situazione, per poter utilizzare tale strumento in tutta tranquillità, senza aver paura di eventuali accertamenti fiscali.
Innanzitutto ricordiamo che al comma 8 dell’art. 90 della L. 289/2002 viene previsto che: “il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili… costituisce per il soggetto erogante fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro spesa di pubblicità volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante, mediante una specifica attività del beneficiario…”.
Tale norma ha introdotto una presunzione assoluta circa la natura di tali spese che vengono considerate, nel limite del predetto importo, comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante.
La C.T.R. di Bari nella sentenza 1138 del 09.05.2016 affronta la questione richiamando e confermando la norma, chiarendo però che la fruibilità dell’agevolazione in argomento sussiste alle seguenti condizioni:
– i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
– a fronte della erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.
Quindi il costo assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili.
Altra sentenza a favore è stata emessa dalla CTR di Torino (sent. n. 858 del 05.07.2016), la quale afferma “entro il limite di 200.000 euro gli esborsi per sponsorizzazione a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche debbano essere considerati sempre integralmente deducibili” concludendo “il valore della sponsorizzazione è comunque al di sotto dei 200.000 euro, limite entro il quale sussistono ex lege i presupposti di inerenza ed effettività”.
Quindi entro la soglia dei 200.000 euro, data la presunzione di legge, le sponsorizzazioni a società e associazioni sportive possono essere utilizzate come mezzo pubblicitario senza dubbi circa la deducibilità del costo e paure di contenziosi con l’Amministrazione Finanziaria.