Marzo 2022
Un infinito susseguirsi di interventi normativi ha interessato la disciplina dei bonus fiscali sugli immobili, ove assumono parte determinante per il buon esito delle agevolazioni le qualifiche ed i requisiti tecnici richiesti dalla norma per gli asseveratori.
Questi ultimi sono infatti chiamati a certificare le caratteristiche di congruità di interventi e prezzi previste dalla norma per le agevolazioni e rilasciare attestazioni propedeutiche al successivo visto di conformità fiscale del commercialista, precedente alla cessione del credito od allo sconto in fattura.
Il Legislatore ha introdotto fin dall’origine per il Superbonus 110% con il DM 6 Agosto 2020 la necessità per i professionisti incaricati di dotarsi di polizze professionali capienti e commisurate al volume di incarichi assunti, non anche per le altre tipologie di detrazioni edilizie.
L’introduzione successiva del Decreto Antifrode di Novembre che ha esteso l’obbligo di congruità prezzi e conformità fiscale anche nei casi di opzione ex art. 121 DL 34/2020 relative ai cosiddetti bonus minori, 50-65-70-80-85-90%, salvo quelli di importo inferiore ai 10.000 euro o in edilizia libera e comunque diversi dal bonus facciate, ha cambiato le prospettive di obblighi e necessità in termini di copertura assicurativa anche per queste tipologie di interventi.
Con interventi normativi vari e spesso poco chiari, ai quali si sono susseguite l’interpretazione di Prassi dell’Agenzia delle Entrate, si è creata una sorta di confusione in esito proprio alle polizze assicurative necessarie per assumere detti incarichi professionali.
Su questi aspetti tecnici, banche e commercialisti sono chiamati ad esprimersi quotidianamente con opinioni differenti ormai da mesi.
A parere di chi scrive, il DL 13/2022, di recente introduzione ed intervenuto specificatamente sul tema, non ha fatto altro che esplicitare la normativa previgente in forma più chiara.
Dal punto di vista letterale, la norma prevede la necessità di polizze capienti e commisurate al numero di incarichi assunti dai tecnici (asseverazioni per 700.000 euro massimale adeguato a 700.000 euro) ed è obbligatoria solo per pratiche Superbonus 110% e non anche per i bonus minori, dove la polizza professionale tradizionale, chiaramente comprensiva anche di copertura specifica per l’attività relativa ad attestazioni e asseverazioni con massimale a 500.000 euro, dovrebbe essere sufficiente.
Il condizionale è d’obbligo però, perché diverse banche oltre che gli Uffici preposti sembrano invece nella prassi equiparare le polizze professionali necessarie per i bonus minori a quelle del Superbonus 110% richiedendo attestazioni a tal fine ai professionisti incaricati seppure il testo normativo non lo preveda esplicitamente.
Regnando in questa materia in primis il criterio di prudenza, è opportuno che ciascun tecnico si faccia certificare dalla rispettiva compagnia in che termini e per quali incarichi professionali la polizza in essere potrà garantire eventualmente la copertura.
In caso di mancanza di certezze nelle risposte o di polizze precedenti non sufficientemente capienti o esaustive, la stipula con retroattività e postuma di integrazioni e polizze collaterali è ad oggi fattibile e assolutamente consigliata per ovviare problematiche future.