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Pillole sulla Legge di Bilancio 2025

REGIME FORFETTARIO: il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro.

RILVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI:

Per le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari alla rideterminazione del valore fiscale diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell’operazione occorrerà che:

  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima.

Dall’anno 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%.

CRIPTO-ATTIVITA’: sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR realizzati dall’1.1.2026, l’imposta sostitutiva si applica nella misura del 33%; nessun cambiamento quindi per il 2025. Cambia peròla disciplina della franchigia di 2.000 euro sui redditi diversi da cripto-attività era stata prevista dalla disciplina originaria introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), che viene azzerata.

Con l’eliminazione di tale franchigia, vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze.

RIDUZIONE DELL’IRES DAL 24% AL 20% per le società che rispettano le seguenti condizioni:

  • destinazione a riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024;
  • investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
  • effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.

SUPER DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI: viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.

RIPROPOSIZIONE DELL’ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ SEMPLICE

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2025 e si sostanziano nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;

nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL’IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE

È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera im­prenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività: sia alla data del 31.10.2024; sia alla data dell’1.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).

Il regime prevede l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8% e la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DELLE SPESE DI TRASFERTA PER LE IMPRESE, PER I PROFESSIONISTI E PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OMAGGI: dal 2025 se tali spese saranno sostenute con modalità tracciata, saranno deducibili, secondo le regole fiscali già note.

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: la legge di bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per la rivendita portandolo a 2 anni.

Pertanto, dall’1.1.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVE PER LE PRIME ISCRIZIONI ALL’INPS: i lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS.

La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

L’agevolazione è fruibile da imprenditori individuali o soci di società, collaboratori familiari di tali soggetti e anche dai soggetti in regime forfetario.

OBBLIGO DI COMUNICARE LA PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’: a decorrere dall’1.1.2025 tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese.

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