Luglio 2012 Il DL. 185/2008, all’art. 7, prevedeva la possibilità di posticipare il versamento dell’Iva al momento del pagamento della fattura da parte del cessionario, prevedendo, contestualmente, che quest’ultimo potesse detrarre l’imposta a credito solo dopo l’effettuazione del pagamento. Ieri, con l’approvazione dell’emendamento al decreto sviluppo votato alla Camera, è stato deciso che il limite dei 200.000 Euro, in relazione al quale tale regime poteva essere operativo, viene spostato a 2 milioni di Euro. In esecuzione alla facoltà accordata dal protocollo allegato alla direttiva comunitaria 45/10, è stata poi recepita la deroga per cui l’acquirente può detrarre non necessariamente previo pagamento della prestazione. L’imposta diviene comunque esigibile se il cessionario non paga entro un anno, a meno che questi non sia sottoposto a procedura concorsuale.