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Niente IMU per gli immobili merce

Niente IMU per gli immobili merce

Giugno 2022

La nuova norma di cui all’art. 1 della L. 160/2019 riguardante l’IMU ha previsto, al comma 751, un diverso trattamento per gli immobili “merce”.
Infatti, negli anni 2020 e 2021 tali fabbricati sono stati assoggettati ad imposta con un’aliquota dello 0,1% (con possibilità dei Comuni di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla) mentre, a partire dal 1° gennaio 2022, l’imposta non è più dovuta.

La norma agevolativa si applica ai fabbricati sia abitativi che strumentali, con esclusione quindi di aree fabbricabili o terreni agricoli, ancorché iscritti tra le rimanenze, costruiti e posseduti dall’impresa costruttrice purché mantengano la destinazione di “bene destinato alla vendita” e gli stessi non siano locati.

In merito alla mancata locazione la giurisprudenza (C.T. Prov. Torino 3 dicembre 2019 n. 1457/4/19 e C.T. Reg. Molise 26 aprile 2021 n. 201/2/21) ha negato l’esenzione esclusivamente per l’annualità nella quale si è verificata la locazione, lasciando impregiudicato il diritto a fruire dell’agevolazione negli altri anni.

Il fabbricato deve essere comunque essere stato costruito dall’impresa che lo pone in vendita.

L’esenzione spetta a partire dal termine dei lavori di costruzione o di ristrutturazione, coincidente, di norma, con la comunicazione di fine lavori, mentre, per il periodo antecedente, l’imposta è dovuta sulla base del valore venale dell’area edificabile al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

La norma non richiede necessariamente l’iscrizione dei fabbricati tra le rimanenze di magazzino: tuttavia la giurisprudenza (C.T. Reg. Piemonte 16 gennaio 2017 n. 155/4/17, C.T. Prov. Milano 23 febbraio 2021 n. 859/5/21) ritiene che gli stessi debbano essere contabilizzati nell’attivo circolante.

Si ritiene che il contribuente avrà l’obbligo di attestare nella dichiarazione IMU relativa all’anno 2022 il possesso, a partire da tale anno, dei requisiti che ne legittimano l’esenzione, a nulla rilevando quanto comunicato negli anni antecedenti.

In caso di omessa dichiarazione, non vi sarà decadenza dal beneficio, ma si avrà l’irrogazione delle sanzioni previste per la violazione dell’obbligo dichiarativo IMU.

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