Nell’ambito dell’obbligo di assunzione di particolari categorie di lavoratori, la L. 68/99 regola il collocamento mirato, disciplinando le fattispecie legate alle assunzioni di persone che presentano una disabilità o di categorie protette.
Com’è noto, le aziende sono generalmente tenute ad assumere lavoratori con disabilità nella misura di una unità superando i 15 dipendenti e fino ai 35, 2 dipendenti tra i 36 e i 50 e il 7% della forza lavoro computabile oltre i 50 dipendenti che prestano attività lavorativa in azienda.
La norma prevede alcune particolari casistiche esonerative per il datore di lavoro, rispetto agli obblighi di legge.
Con il decreto interministeriale del 11 giugno 2024, il Ministero di Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, illustra le modalità, operative dal 1° ottobre, di versamento del contributo esonerativo al Ministero e le novità in tema di autocertificazione circa la presenza lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.
La circolare, circa le modalità di invio dell’autocertificazione attestante i requisiti esonerativi, dispone che lo stesso dovrà avvenire unicamente per via telematica mediante la compilazione dell’apposito format sul portale “Servizi lavoro” del Ministero del Lavoro, disponibile all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it, cui si accede tramite SPID/CIE.
Inoltre, vengono esposte le nuove modalità di versamento del contributo di esonero, pari ad euro 32,91 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore per cui si certifica l’esonero. Il versamento del contributo esonerativo dovrà essere effettuato, tramite l’avviso di pagamento PagoPA generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell’autocertificazione.