Giugno 2020
Di seguito le nuove disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali.
Il DL Rilancio ha statuito la sospensione di tutti i licenziamenti, sia individuali che collettivi, a decorrere dal 17/03/2020, per 5 mesi. Dato che il DL Cura Italia aveva previsto la medesima sospensione, sempre a decorrere dal 17/03/2020, ma per 60 giorni, e visto che il Decreto Rilancio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 19/05/2020, abbiamo assistito ad un periodo di vacatio legis, ossia un buco normativo, nel quale, teoricamente sarebbe stato possibile approfittare per effettuare licenziamenti nonostante la ratio legis fosse quella di dare continuità al precedente decreto.
Si rileva inoltre che i licenziamenti che il Decreto Rilancio ha inteso “stoppare” sono solo quelli per giustificato motivo oggettivo, rendendo ancora opzionabili i licenziamenti disciplinari (giustificato motivo oggettivo e giusta causa).
Breve commento: al di là del tragicomico periodo di vacatio legis causato dai vari ritardi che hanno accompagnato la pubblicazione di quello che doveva essere il “Decreto di Aprile”, molto si è discusso e si continuerà a discutere sulla costituzionalità del divieto di licenziamento imposto dall’esecutivo, che rischia di ridurre il diritto alla libera iniziativa economica previsto dall’art 41 della Costituzione stessa, prima fonte di diritto nel nostro ordinamento giuridico.
Licenziamenti economici bloccati fino al 17 agosto
Il Governo con l’articolo 46 del decreto cura Italia, entrato in vigore il 17 marzo, ha introdotto un blocco di 60 giorni dei licenziamenti per motivi economici, individuali e collettivi.
Nel Dl rilancio è prevista una proroga al divieto a cinque mesi complessivi.
Ne deriva che fino al 17 agosto è operativo il divieto assoluto di licenziamenti per motivi economici.
Assieme al divieto, il Governo ha concesso ulteriori 5 settimane di ammortizzatori sociali.
La sproporzione tra 5 mesi di divieto di licenziamento e 14 settimane di ammortizzatori sociali è paradossale!
Se il datore di lavoro non è in grado di far rientrare i lavoratori, per mancanza di commesse o altri motivi di crisi aziendale causa COVID-19, come pensa il Governo che si possa garantire uno stipendio?
Non è che questa norma serva ad evitare i licenziamenti per GMO che danno immediato diritto alla percezione dell’assegno NASPI e quindi ad evitare un ulteriore aggravio alle casse inps?
Per assurdo il dipendente in Naspi percepisce regolarmente ogni mese l’assegno (fino ad un massimo di due anni) e l’importo è più elevato dell’Integrazione Salariale di circa il 20%-30%.
Da rilevare, inoltre, che questa misura restrittiva fa emergere notevoli dubbi sulla sua valenza legislativa in quanto viola il principio costituzionalmente garantito della libertà dell’iniziativa economica.
Proroga e rinnovo dei contratti a tempo determinato.
La crisi economico-sanitaria causata dal COVID-19, tra mille lati negativi e conseguenze nefaste, se ha portato qualcosa di buono è stato indubbiamente il superamento, anche se momentaneo, delle causali previste dal Decreto Dignità.
Infatti, secondo l’art. 93 del Decreto Rilancio, è possibile rinnovare o prorogare, fino al 30 agosto 2020, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 23 di febbraio 2020, senza apporre una delle causali previste dal comma 1 dell’art. 19 del Jobs Act, come riformato dal Decreto Dignità.
Breve commento: per quanto sia apprezzabile la rimozione di uno strumento diabolico e lontano dalla realtà aziendale, come si è rivelata l’apposizione delle causali, destinata negli anni a creare contenzioso a scapito sia delle Aziende che dei dipendenti, bisogna dire che un articolo di cinque righe per un tema così delicato e discusso lascia più dubbi che certezze.
Infatti la norma dice che è possibile prorogare o rinnovare un rapporto, senza causali fino al 30 agosto 2020. Abban-donando un istante la perplessità per la trascurabile preferenza che si è data al 30 agosto (e non al 31 agosto), il mondo giuslavorista si è già diviso in merito all’interpretazione di quel “fino al 30 agosto”.
L’interpretazione estensiva vuole che anche se io avessi un dipendente a tempo determinato il cui termine finale, superati i 12 mesi, fosse il 29 agosto 2020, trovandosi in un periodo entro il 30 agosto, sarebbe possibile prorogare il rapporto, anche fino al periodo massimo (24 mesi), senza apporre alcuna causale.
L’interpretazione prudenziale, quella preferita dallo Studio fino a prova contraria, vuole che si possa prorogare e rinnovare un rapporto a tempo determinato, apponendo come termine finale una qualsiasi data entro e non oltre il 30 agosto, senza necessità di apposizione della causale.
Disposizione in materia di NASPI e DIS-COLL.
Nel caso in cui i suddetti trattamenti di sostegno al reddito terminino nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, gli stessi sono prorogati di ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza a condizione che il soggetto non sia beneficiario delle altre indennità previste dal DL Rilancio.
Breve commento: non è chiaro se la proroga sia automatica, se così non fosse, rivolgersi al patronato per la presentazione dell’istanza.
Indennità lavoratori domestici.
Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro domestico, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, è riconosciuta un’indennità di euro 500,00 per i mesi di aprile e di maggio 2020. Le caratteristiche:
– non cumulabiltà con altre indennità prevista dal DL Rilancio;
– non spettanza nel caso in cui si fosse titolari di pensione ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
– non spettanza nel caso in cui si fosse titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
– l’indennità è erogata dall’INPS e non costituisce reddito imponibile.
Breve commento: rivolgersi al patronato per la presentazione dell’istanza.
Sorveglianza sanitaria.
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, ad oggi individuata nel 31 luglio (salvo proroghe), i datori di lavoro hanno l’obbligo di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque comorbilità che possono caratterizzare un maggiore rischio.
Per i datori di lavoro che sono tenuti a nominare il medico competente, tale sorveglianza dovrà essere attivata riferendosi allo stesso medico mentre per quelle realtà organizzative non soggette alla figura del medico competente, ci si potrà rivolgere ai servizi territoriali dell’INAIL che provvederanno con propri medici del lavoro.
Breve commento: passaggio fondamentale per rimanere in regola durante il periodo pandemico ed evitare possibili contenziosi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
E’ necessario attendere apposito Decreto ministeriale che vada a definire la tariffa per l’effettuazione della prestazione.
Si noti bene che l’eventuale inidoneità alla mansione accertata non costituisce giustificato motivo di licenziamento.