Luglio 2018
Non ci dilunghiamo nell’abuso storico delle indennità di trasferta esenti, non credo che esistano ancora aziende che utilizzano tale metodo, visti i “bagni di sangue” seguiti alle visite ispettive di controllo e con riferimento alle durissime norme sanzionatorie in vigore relativamente al “Lul Infedele”.
A queste aziende non ci stiamo rivolgendo, ci stiamo rivolgendo alle aziende che forse si sono perse uno step dopo una recente sentenza della Cassazione che ha modificato l’art.56 del T.U.I.R regolamentando senza vuoti legislativi la normativa delle trasferte e dei trasfertisti.
Allo stato attuale l’Ispettore verifica se il dipendente indennizzato giornalmente con la TR è di fatto un dipendente in trasferta occasionale o se il “suo essere” comandato al lavoro fuori sede è insito nella Sua mansione.
Sanzionerà l’azienda che remunererà con TR giornaliere il dipendente regolarmente fuori sede (v. cantieristiche, operatori commerciali, controllo qualità prodotto Italia Estero, etc…) per non avere applicato correttamente l’art.56 T.U.I.R .
Studio Stefani già da anni opera in tal senso, con contrattualistiche ad hoc per i trasfertisti occasionali e non, seguendo il dettato dell’Agenzia delle Entrate che già si era espressa in modo chiaro nel lontano 1997. Dettato ora recepito nella nuova versione dell’art.56 TUIR.