Maggio 2022
Nell’ambito del diritto tributario, in relazione alla tassazione delle società, possiamo distinguere due approcci distinti:
- La tassazione per trasparenza: è il “regime naturale” delle società di persone, in cui il reddito prodotto del soggetto collettivo viene imputato in capo ai soci e non alla società.
- Il principio della distribuzione: tipico delle società di capitali cui è attribuita personalità giuridica, e il reddito da esse prodotto è assoggettato ad IRES.
La tassazione per trasparenza, prevede l’imputazione del reddito prodotto dalla società ai singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazioni agli utili, a prescindere dalla distribuzione degli stessi; in questo caso, l’aliquota di tassazione varia a seconda dell’ammontare degli altri redditi percepiti dal socio (IRPEF).
Con riferimento alle società di capitali, le stesse sono considerate ai fini fiscali dei soggetti passivi autonomi, ed ai redditi da esse prodotti si applica un’imposta specifica, l’imposta sul reddito delle società (IRES oggi al 24%).
In capo ai soci, la tassazione invece riguarda solo gli utili e le somme di analoga natura, distribuiti dalla società e incassati (vige il principio di cassa); in questi casi, per evitare la doppia imposizione sono previsti diversi criteri di tassazione, che variano a seconda della tipologia di socio (se residente, se società…) e in base al tipo di regime cui sono sottoposte le partecipazioni (eg. PEX).
In particolare:
- per i soggetti IRES, è prevista un’esenzione del 95%, pertanto l’utile ricevuto sotto forma di dividendo concorrerà alla formazione del reddito d’impresa per il restante 5%;
- per i soci persone fisiche, invece è prevista una ritenuta alla fonte pari al 26%, pertanto tale reddito non dovrà essere indicato in sede di dichiarazione dei redditi.
Anche le società di capitali possono adottare il regime di tassazione per trasparenza, su opzione; ciò è stato concesso per poter evitare la doppia tassazione (disciplina contenuta negli articoli 115 e 116 del TUIR); in particolare possono accedere al regime le società di capitali partecipate da società di capitali e le srl con meno di 10 soci
Prima di optare per tale regime occorre però ricordare che vi sono anche alcune “controindicazioni”:
- la perdita delle responsabilità limitata (infatti i soggetti passivi dell’imposizione divengono i soci);
- l’impatto finanziario sul socio (sarà il socio a pagare le imposte a prescindere dalla distribuzione degli utili).
Per queste ragioni, la decisione di optare per la trasparenza fiscale deve essere presa all’unanimità dai soci della SRL.
L’opzione per la trasparenza dura per tre anni ed è rinnovabile, ma non può essere interrotta volontariamente prima della scadenza del triennio.
Il regime di tassazione per trasparenza risulterà conveniente rispetto al regime di normale imposizione Ires nei casi in cui il reddito prodotto dalla società non risulti elevato ed inoltre qualora i soci non possiedano altri redditi imponibili Irpef.