Aprile 2024
Con la sentenza n. 241/05/2024 depositata in data 5.3.2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto, è stato riaffermato un certo orientamento della giurisprudenza recente, secondo il quale le contestazioni avanzate dall’Agenzia delle Entrate in merito all’esistenza o meno di un credito per R&S, supportate da una presunta carenza di elementi di novità e di creazione, non possono essere formulate in modo generico, ma devono necessariamente essere supportate da approfondite analisi tecniche volte ad accertare tale effettiva carenza.
La Corte di secondo grado ha ricordato altresì che, come il contribuente, anche l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di interpellare, nel merito, il Ministero dello Sviluppo Economico e richiedere un parere tecnico preventivo prima di emettere un atto di recupero.
Ad analoghe conclusioni era giunta anche la Corte di Giustizia di primo grado di Palermo con sentenza del 30/08/2023 N. 1686/6, affermando addirittura che il cosiddetto “Manuale di Frascati” (“Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”), ovvero il documento redatto in lingua straniera, normalmente utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per verificare le spese agevolabili, è completamente estraneo all’ordinamento giuridico nazionale e che l’ammissibilità di una spesa al credito d’imposta per ricerca e sviluppo deve essere valutata esclusivamente in base al dato letterale della norma primaria (D.L. n. 145/2013) e secondaria (Decreto interministeriale del 27.5.2015), per la cui applicazione è necessario possedere le specifiche competenze tecnico-scientifiche.