Novembre 2017
Un breve approfondimento sull’oramai nota agevolazione fiscale del SUPER ed IPER AMMORTAMENTO, introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2016.
Il beneficio è stato esteso anche per il 2017 seppur con qualche particolare limitazione.
Vediamo di ripassarne in maniera schematica le principali caratteristiche dirigendoci verso la chiusura dell’ultimo esercizio nel quale poterne usufruire.
L’agevolazione consente la maggiorazione del 40% o del 150% del costo di acquisto dei beni strumentali e comporta quindi quote di ammortamento più elevate. Se i beni acquistati sono di importo inferiore a 514,46 euro, la quota è utilizzabile interamente nell’esercizio di acquisizione, se superiori al vecchio milione di lire invece si usufruisce dell’agevolazione proporzionalmente alle quote di ammortamento annue.
Il super ammortamento, +40% sul costo del bene, spetta per qualsiasi bene strumentale acquistato al fine del conseguimento dell’oggetto sociale, ad esclusione di fabbricati e costruzioni, condutture, condotte per usi civili, materiale ferroviario e tramviario.
L’iper ammortamento, +150% sul costo del bene, spetta per beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori e azionamenti, purchè vi sia interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, integrazione automatizzata col sistema logistico ed i beni acquistati siano tassativamente indicati fra quelli dell’allegato A della legge 232/2015.
Le agevolazioni, entrambe, spettano a qualsiasi società commerciale o professionista, indipendentemente dal regime contabile adottato e dalla forma giuridica che li contraddistingue.
L’unica esclusione è rappresentata dai soggetti aderenti al regime forfettario che prevede già di per sè una forfettizzazione dei costi (il regime dei minimi ex 190/2015 è invece compreso).
Sono sempre esclusi tutti gli acquisti di mezzi di trasporto non funzionali all’espletamento del proprio oggetto sociale.
Dal punto di vista temporale vi sono termini stringenti da rispettare: si ha diritto pieno all’agevolazione per tutti i beni acquistati entro il 31/12/2017. Si può godere del beneficio però anche per forniture che perverranno successivamente, purchè entro il termine massimo del 30/6/2018 (superammortamento) ed entro il termine massimo del 30/09/2018 (iperammortamento).
In questi casi, pur avvenendo la consegna nel prossimo esercizio, entro il 31/12/2017 deve tassativamente esserci accettazione scritta dell’ordine del bene da parte del fornitore ed un contestuale pagamento pari almeno al 20% dell’importo complessivo in misura di acconto.
L’agevolazione spetta anche in caso di acquisto di beni attraverso la formula del leasing, in questa eventualità il maxicanone iniziale si sostituisce agli acconti, deve ammontare quindi almeno al 20% del totale della fornitura.