Giugno 2020
Da oggi 8 giugno 2020 e fino all’8 luglio 2020 può essere inoltrata la domanda per l’indennità di 600 euro per il mese di aprile da parte dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (AVVOCATI, PSICOLOGI, GEOMETRI, COMMERCIALISTI, ARCHITETTI, ETC.).
A doverla presentare, però, sono soltanto coloro che non hanno ricevuto l’indennità per il mese di marzo, in quanto, nei confronti di coloro che l’hanno già ricevuta, l’indennità sarà riconosciuta automaticamente.
Sono state recentemente introdotte alcune rilevanti novità.
Non è più richiesta l’esclusiva iscrizione all’ente di previdenza: questo requisito è stato infatti abrogato dall’articolo 78 D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).
Continuano, invece, ad essere esclusi dall’indennità per il mese di aprile i professionisti che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato o una pensione. Come chiarito dal Decreto Interministeriale, però, assumono rilievo esclusivamente le pensioni dirette, ragion per cui possono comunque beneficiare dell’indennità i professionisti che percepiscono la pensione di reversibilità o indiretta.
Un’altra importante novità è poi prevista dal recente Decreto Interministeriale, il quale, come in passato, continua a richiamare le soglie dei 35.000 e dei 50.000 euro per accedere al beneficio, ma fa riferimento al reddito professionale e non al reddito complessivo.
L’indennità, pertanto, è riconosciuta:
- ai professionisti che hanno percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito professionale non superiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- ai professionisti che hanno percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e hanno cessato la partita Iva tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020 o ridotto o sospeso l’attività (queste ultime due fattispecie si sostanziano nella comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019).
I professionisti, quindi, che percepiscono altri redditi, oltre a quello professionale, e che, per questo, non hanno potuto accedere all’indennità per il mese di marzo, potranno vedersi riconosciuta l’indennità per il mese di aprile.
Si sottolinea, da ultimo, che il decreto, recependo i chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro con le sue Faq, ha previsto la possibilità di beneficiare dell’indennità di 600 euro anche per gli iscritti alle Casse di previdenza nell’anno 2019, o, comunque, entro il 23 febbraio 2020.