Maggio 2020
Al fine di favorire la liquidità delle imprese attraverso lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi, il limite alle compensazioni orizzontali su base annua di € 700.000 di cui all’art. 34, co.1 della L. 388/2000 e successive modificazioni, è elevato ad €1.000.000.
Si ricorda che restano ferme le particolari disposizioni riguardanti limiti ed adempimenti collegati all’istituto della compensazione ovvero:
- sono precluse le compensazioni in caso di debiti iscritti a ruolo per importi superiori ad euro 1.500, qualora il termine di pagamento sia scaduto;
- l’utilizzo di crediti in compensazione va effettuato attraverso modelli F24 trasmessi esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
- in caso di crediti superiori a 5.000, è necessario apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito stesso e la compensazione è ammessa solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione;
- la compensazione è vietata agli accollanti di debito di imposta altrui, ai titolari di partita IVA destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché ai committenti, relativamente alle somme che devono versare, mediante delega F24, precedentemente trattenute all’appaltatore (ma anche fornitore), afferenti alle ritenute sulle retribuzioni corrisposte;
- è prevista una sanzione di 1.000 euro per le compensazioni non regolari.