Gennaio 2021
Una delle novità più rilevanti entrate in vigore con la L. 176/2020, riguarda la disciplina dell’esdebitazione del debitore incapiente.
La legge, entrata in vigore il giorno di Natale dell’“annus horribilis” 2020 non fa altro che, da una parte, anticipare alcune previsioni del Codice della Crisi che, salvo proroghe, entrerà in vigore il prossimo settembre, dall’altro “concretizzare” e meglio specificare alcune prassi già in uso nell’applicazione della legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012).
L’esdebitazione dell’incapiente è una forma di esdebitazione alla quale può ricorrere la persona fisica, al di fuori di qualsiasi procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il beneficio ha natura straordinaria – e ciò al fine di non pregiudicare l’esigenza di tutela del ceto creditorio – in quanto può essere concesso solo per una volta ed inoltre persiste per il debitore un obbligo di pagamento dei debiti qualora sopravvengano rilevanti utilità tali da consentire il soddisfacimento dei creditori entro specifici limiti.
In sostanza:
- deve trattarsi di “persona fisica meritevole“, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;
- egli potrà accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore all’ammontare dei crediti pari al 10%;
- non sono considerate utilità, tuttavia, i finanziamenti erogati in qualsiasi forma.
La valutazione di rilevanza dell’utilità di cui sopra deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE.
La domanda di esdebitazione è presentata tramite l’OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
- l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
- l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC.
Aspetti molto interessanti ed anticipatori del codice della crisi sono:
- nella relazione l’OCC deve indicare (anche) se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine, si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata per la valutazione di rilevanza delle utilità, di cui sopra;
- ai fini della concessione dell’esdebitazione, il giudice assume le informazioni ritenute utili, valuta la meritevolezza del debitore e verifica, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.
L’esdebitazione è concessa con decreto che darà indicazioni sulla dichiarazione annuale che il debitore deve depositare circa le sopravvenienze rilevanti di cui sopra.
Il decreto, dopo la comunicazione ai creditori ed il conseguente contraddittorio, potrà essere confermato o revocato.
La decisione finale del Giudice è reclamabile e deciderà il Tribunale in composizione collegiale.