Maggio 2020
Partiamo innanzitutto da quello che il Decreto Rilancio NON prevede.
Ossia:
- la proroga dei versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi, i quali, quindi, dovranno essere effettuati nei termini ordinari.
- la deroga alla norma, introdotta dalla Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, in forza della quale si rende necessario presentare la dichiarazione dei redditi per poter compensare i crediti di importo superiore a 5.000 euro.
Gli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 spostano al 16 settembre gran parte dei versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità, senza introdurre differimenti per i mesi successivi.
Più precisamente, devono essere versati entro il 16 settembre 2020, in unica soluzione o quattro rate:
- i versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 18 D.L. 23/2020, il quale ha previsto la sospensione dei versamenti a favore dei soggetti che hanno subìto, nei mesi di marzo e aprile, una rilevante riduzione del fatturato;
- i versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 61 D.L. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei versamenti a favore delle attività riconducibili ai settori ritenuti maggiormente danneggiati dall’emergenza sanitaria in corso;
- i versamenti sospesi ai sensi dell’art. 62 D.L. 18/2020 il quale ha introdotto la sospensione dei versamenti per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro o aventi sede nelle province maggiormente colpite dal virus.
Hanno invece finalmente trovato spazio, nel Decreto Rilancio, le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti dovuti a seguito del ricevimento di avvisi bonari e altri versamenti tributari. Per agevolare la lettura si propone uno schema riassuntivo di quanto può essere oggetto di proroga:
Norma di riferimento | Importi da versare | Scadenza originaria | Scadenza prevista dal Decreto Rilancio |
Articolo 126 D.L. 34/2020 | Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile superiore al 33%, o superiore al 50% se di più rilevante dimensione) | Dal 01.04.2020 al 31.05.2020 | 16.09.2020 |
Articolo 127 D.L. 34/2020 | Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) | Dal 08.03.2020 al 31.03.2020 | 16.09.2020 |
Articolo 127 D.L. 34/2020 | Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi) | Dal 02.03.2020 al 31.03.2020 | 16.09.2020 |
Articolo 144 D.L. 34/2020 | Avvisi bonari e rate avvisi bonari | Dal 08.03.2020 al 31.05.2020 | 16.09.2020 |
Articolo 149 D.L. 34/2020 | Accertamenti con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, ecc. | Dal 09.03.2020 al 31.05.2020 | 16.09.2020 |
Articolo 149 D.L. 34/2020 | Rate pace fiscale: adesione ai PVC, adesione agli avvisi di accertamento e definizione delle liti pendenti bis | Dal 09.03.2020 al 31.05.2020 | 16.09.2020 |
Articolo 154 D.L. 34/2020 | Rate rottamazione-ter e saldo e stralcio | Tutti i versamenti in scadenza nel 2020 | 10.12.2020 |
Articolo 154 D.L. 34/2020 | Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione | Dal 08.03.2020 al 31.08.2020 | 30.09.2020 |
PRECISAZIONI:
- per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza dedebitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste);
- per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, è possibile chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.