Marzo 2020
Riportiamo di seguito le principali novità del Decreto Legge Cura Italia.
PROROGA VERSAMENTI
Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.L. 18 del 17 marzo 2020 entra in vigore un complesso sistema di proroghe di versamenti differenziato in base alla tipologia di imposte, alla ubicazione territoriale del contribuente e alla sua dimensione. Di seguito si schematizza il contenuto degli articoli 60, 61 e 62 che si occupano del rinvio delle scadenze fiscali.
Rinvio generalizzato
Articolo 60 | L’articolo 60 effettua un rinvio generalizzato al 20 marzo dei versamenti originariamente in scadenza al 16 marzo; la disposizione fa generale riferimento ai versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. |
Rinvio per determinati settori
Articolo 61 | Viene introdotto un rinvio per le imprese, che abbiano sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale, relativo a determinati settori, indipendentemente a tutte le tipologie di imprese. Tale previsione era già contenuta nel D.L. 9/2020 con riferimento alle imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; oggi viene estesa a numerosi settori (tra questi si segnalano bar e ristoranti, nonché le imprese di trasporto). Tali soggetti beneficiano della sospensione sino al 30 aprile in relazione alle ritenute su lavoro dipendente ad assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi (ex articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020) oltre alla sospensione dell’Iva in scadenza nel mese di marzo (articolo 61, comma 3). Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (salvo rateazione in 5 rate mensili). |
Settori interessati dalla proroga:
– federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
– soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
– soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
– soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
– soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
– soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
– soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
– soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
– aziende termali di cui alla L. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
– soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
– soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
– soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
– soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
– soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
– soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
– alle Onlus iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome, alle Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017 (attività sanitarie, socio sanitarie, etc.).
Sport | Le federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche (vedi precedente elenco), applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. |
In ogni caso chi ha regolarmente versato non può chiedere il rimborso.
Sospensione adempimenti
Articolo 62, comma 1 | Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall’obbligo di effettuare ritenute) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Rimangono inalterati gli obblighi connessi alla precompilata (quindi, in particolare, entro il 31 marzo devono essere inviate telematicamente le CU, secondo lo scadenziario originale). |
Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Sospensione versamenti soggetti di minori dimensioni
Articolo 62, comma 2 | Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (da verificarsi sul 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute su lavoro dipendente e assimilato, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. |
Sospensione versamenti per alcune province
Articolo 62, comma 3 | È prevista la sospensione dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo per tutte le imprese e i professionisti, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. |
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sospensione versamenti comuni “ex zona rossa”
Articolo 62, comma 4 | Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: Vo’) restano ferme le disposizioni dell’articolo 1, D.M. 24 febbraio 2020 (sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti entro il 31 marzo). |
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (originariamente era prevista come scadenza la fine di aprile, in unica soluzione). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sospensione ritenute su soggetti di minori dimensioni
Articolo 62, comma 7 | Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (da verificare sul 2019), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1972, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. A tal fine sarà necessario rilasciare apposita dichiarazione; essi provvederanno a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. |
Infine, si segnala come i versamenti a titolo di tassa di concessione governativa in scadenza il 16 marzo nonché le ritenute diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilato (lavoro autonomo, provvigioni, etc) sono stati rinviati al 20 marzo, ma poi non sono esplicitamente interessati da alcuna proroga disposta dai successivi articoli 61 e 62; pere quindi logico dover concludere che, in assenza di chiarimenti, a titolo cautelativo, tali somme devono essere corrisposte entro il 20 marzo.
CREDITI DI IMPOSTA A FAVORE DEGLI ESERCENTI IMPRESA, ARTI O PROFESSIONE
Con il D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia”, il Legislatore ha previsto 2 crediti di imposta a favore degli esercenti reddito di impresa, arti e professioni.
In particolare, gli articoli 64 e 65 del Decreto citato prevedono rispettivamente il riconoscimento di un credito per la sanificazione degli ambienti di lavoro e uno a sostegno degli effetti negativi della pandemia.
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Il veloce propagarsi del contagio suggerisce al datore di lavoro, sia esso organizzato in forma di impresa o meno, la sanificazione degli ambienti di lavoro. Al fine di incentivare questa misura di contenimento dell’epidemia, il Legislatore, prevede a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione un credito nel periodo d’imposta 2020 pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
Saranno agevolate le spese per un importo massimo per singolo beneficiario pari a 20.000 euro con un credito massimo pari a 10.000 euro, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Limite massimo di spesa per beneficiario | 20.000 euro |
Limite massimo del credito per beneficiario | 10.000 euro |
Periodo di riferimento | 2020 |
Beneficiari | Esercenti impresa, arti e professione |
Per le modalità di applicazione e fruizione del credito sarà necessario attendere l’emanazione di apposito Decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020.
Credito d’imposta per botteghe e negozi
Il Legislatore, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, ha previsto inoltre un credito di imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il credito relativo al periodo di imposta 2020 potrà essere utilizzato in compensazione.
Ammontare del credito | 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 |
Periodo di riferimento | 2020 |
Beneficiari | Esercenti impresa |
Tale credito d’imposta non potrà essere fruito dai seguenti soggetti:
Ipermercati |
Supermercati |
Discount di alimentari |
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari |
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati |
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici |
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati |
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati |
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati |
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico |
Commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari |
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione |
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici |
Farmacie |
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medicali |
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati |
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale |
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici |
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia |
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento |
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini |
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet |
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione |
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono |
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici |
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia |
Attività delle lavanderie industriali |
Altre lavanderie, tintorie |
Servizi di pompe funebri e attività connesse |
SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI
L’articolo 67, D.L. 18/2020 sospende dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Sono sospesi:
- i termini entro i quali l’Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito di presentazione della documentazione integrativa;
- i termini per aderire al regime di adempimento collaborativo da parte dei contribuenti;
- i termini per la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata;
- i termini per gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;
- i termini per la rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale;
- i termini per il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti da beni immateriali (patent box).
Le istanze di interpello oggetto di sospensione sono quella relativa all’applicazione delle disposizioni tributarie, quella per l’applicazione del regime dell’adempimento collaborativo e quella sui nuovi investimenti di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro. Qualora le istanze di interpello siano presentate nel periodo di sospensione (tra 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020) i termini per la risposta inizieranno a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.
La presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita fino al 31 maggio 2020 esclusivamente per via telematica, attraverso la spedizione via PEC, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domociliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio all’indirizzo PEC div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
Restano dei termini “dubbi” che la norma contenuta nell’articolo 67 non chiarisce se siano sospesi: in particolare i termini che afferiscono ad attività difensive (come, ad esempio, le osservazioni contro i processi verbali di constatazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 7, L. 212/2000 o le deduzioni difensive relative all’atto di contestazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, D.Lgs. 472/1997).
Sono sospese dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 le attività non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe tributaria (compreso l’Archivio dei rapporti finanziari), formulate ai sensi degli articoli 492-bis c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, autorizzate dai presidenti o dai giudici delegati.
Sono, altresì, sospese dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22, L. 241/1990 (accesso ai documenti amministrativi) e ai sensi dell’articolo 5, D.Lgs. 33/2013 (accesso civico a dati e documenti).
Infine, nell’ultimo periodo, vi è una disposizione che fa riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori. I termini che scadono entro il 31 dicembre dell’anno durante il quale si verifica la sospensione dei versamenti sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (anche in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente).
In concreto, ciò comporterà che il termine per la notifica degli accertamenti o delle cartelle conseguenti a controlli formali o agli omessi e ritardati versamenti relativi a periodi di imposta che sarebbero andati in prescrizione in data successiva al 31 dicembre 2020 slitterà di 2 anni, essendo allungato fino al 31 dicembre 2022.
COVID-19: SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
L’articolo 68, D.L. 18/2020 sospende i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (relativi ad esempio alle imposte sui redditi, all’Iva, all’Irap, ai tributi locali) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (relativi ai contributi previdenziali).
La disposizione precisa che i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 giugno 2020.
Il testo dell’articolo 68 non cita esplicitamente la sospensione dei pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti dalle comunicazioni dell’Agenzia delle entrate emesse ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 o ai sensi dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 o derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973. Non vengono nemmeno citate le rate mensili in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti dalla dilazione accettata dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 19, D.P.R. 602/1973.
Pare iniquo, ad esempio, che una cartella di pagamento con scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di notifica compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 possa fruire della sospensione, mentre le rate di un piano di rateazione in scadenza nello stesso arco temporale debbano essere versate. Sul punto è atteso a brevissimo un chiarimento ministeriale.
La sospensione dei termini di versamento che scadono dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 si applica anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, L. 160/2019, sia per le entrate tributarie sia per quelle patrimoniali.
L’articolo 68, comma 3 differisce al 31 maggio 2020 (che essendo domenica diventa il 1° giugno 2020) due termini di versamento:
- il termine scaduto del 28 febbraio 2020 relativo alla rata del piano di rateazione comunicato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione della c.d. “Rottamazione-ter”;
- il termine in scadenza al 31 marzo 2020 relativo alla rata del c.d. “Saldo e stralcio”.
Vi è poi un’ultima disposizione contenuta nell’articolo 68, comma 4 che stabilisce lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 che sono prorogati, rispettivamente, alle scadenze del 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025.
TEMPI AMPI PER I BILANCI DEL 2019
Il D.L. 18/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 ed entrato immediatamente in vigore), ha dettato specifiche disposizioni relative alle assemblee e alle decisioni dei soci nell’ambito delle società di capitali.
Il riferimento principale, come appare ovvio, è alle assemblee per l’approvazione del bilancio ma, sul punto, non sussiste alcuna limitazione specifica.
Si tratta di rimedi con duplice finalità:
- consentire lo svolgimento delle assemblee in un più ampio termine temporale rispetto a quello canonico;
- evitare gli assembramenti di persone, dando seguito alle restrizioni normative adottate dal Legislatore per contrastare la diffusione del coronavirus.
L’intero complesso di norme si applica, certamente, alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020; si prevede, tuttavia, la possibilità di un’ulteriore estensione temporale, qualora a quella data non sia superata l’emergenza dovuta al rischio da COVID-19.
Termini di svolgimento delle assemblee di approvazione dei bilanci
Una prima modifica consente alle società la facoltà di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio annuale entro il termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in deroga alle previsioni degli articoli 2364, comma 2 (Spa), e 2478-bis, cod. civ. (Srl) che invece prevedono il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Ciò a prescindere dalla presenza di previsione statutaria e dal ricorrere di determinate circostanze.
Dalla stesura letterale della norma, non dovrebbe essere richiesta né la tenuta del CdA entro la fine del mese di marzo, né l’indicazione delle specifiche motivazioni, evidentemente ritenute implicitamente ricorrenti per ogni società.
La norma inserisce, come appare ovvio, solo una facoltà migliorativa, essendo pertanto possibile mantenere i precedenti termini, ove si abbia interesse a formalizzare l’approvazione del bilancio, ad esempio per l’eventuale necessità di distribuzione dei dividendi.
Modalità di intervento in assemblea e di esercizio del voto a distanza
Sempre al fine di evitare assembramenti di persone e con l’ulteriore obiettivo di scongiurare un’elevata frequenza di assemblee deserte, le società di capitali, comprese le cooperative, possono utilizzare le modalità di voto a distanza (voto per corrispondenza e voto elettronico) e la partecipazione in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie. Ove tale modalità non sia ordinariamente prevista, ovviamente, si dovrà specificare la circostanza nell’avviso di convocazione. Decreto Legge Cura Italia 39
Risulta anche consentito lo svolgimento di assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto; tale modalità, dunque, diverrebbe da un diritto dei soci a un vero e proprio obbligo.
Il tema è stato recentemente trattato anche dalla Massima 187, rilasciata l’11 marzo scorso dal Consiglio Notarile di Milano, precisando che nelle assemblee “virtuali”, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo, del Presidente, del Segretario (se previsto) o del Notaio.
Si tratta – dunque – di un’ulteriore deroga alla previsione, frequentemente riscontrata negli statuti, della necessità che si trovino nello stesso luogo (quello di convocazione dell’assemblea) il Presidente e il Segretario.
Srl: decisioni dei soci tramite consultazione scritta o consenso scritto
In alternativa alla riunione assembleare classica (cioè, in presenza) e a quella virtuale (in video conferenza) le Srl possono utilizzare gli istituti della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto, anche in esplicita deroga delle limitazioni normative e/o di quelle dello statuto.
Per esemplificare, dunque, si potranno utilizzare tali modalità:
- a) in assenza di previsione dell’atto costitutivo;
- b) per adottare modifiche dell’atto costitutivo oppure decisioni relative a operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o relative a perdite del capitale superiore a un terzo;
- c) anche in presenza della richiesta di riunione assembleare avanzata da parte di un numero qualificato di amministratori o soci.
Modalità di svolgimento delle riunioni degli altri organi sociali
Segnaliamo che, come la già citata Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, il D.P.C.M. 8 marzo 2020 richiede di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento di riunioni.
Si concorda, pertanto, di estendere le regole sopra richiamate alle riunioni di qualsiasi organo sociale: Consiglio di Amministrazione, comitati consiliari, collegio sindacale, etc..
Altre modifiche: rinvio
Specifiche disposizioni sono dettate per le assemblee delle società quotate in borsa, ammesse a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, banche popolari, di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici.
Su tali aspetti, invitiamo gli interessati a contattare lo Studio.
DECRETO 25 MARZO 2020
Vi informiamo che il 25 marzo il Ministero dello sviluppo economico ha emanato un proprio decreto che modifica le attività ammesse.
Va evidenziato che le regole generali contenute nel D.P.C.M. 22.3.2020 non sono state modificate e quindi risultano tutt’ora applicabili; pertanto
- le attività professionali possono essere esercitate, seppure nel rispetto delle regole sanitarie per prevenire il contagio e privilegiando lo smart working;
- restano ferme le previsioni già contenute nel D.P.C.M. 11.03.2020, ossia il blocco delle attività commerciali (negozi, bar, ristoranti, ecc.) e quelle di servizi alla persona, salvo quelle essenziali indicate negli allegati a tale provvedimento;
- restano ferme le indicazioni contenute nell’ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020. In particolare restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l’obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
- ogni tipo di attività, anche quelle sospese, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (c.d. smart working);
- restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto;
- è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
E’ stato emanato il decreto del Ministero dello Sviluppo economico in data 25.03.2020 che, dopo un confronto con le parti sociali, ridefinisce le attività consentite, introducendo alcune specificazioni:
- alcune di queste attività oggi non possono più essere esercitate in quanto il relativo codice viene escluso dall’elenco (ad esempio: 22.1 fabbricazione di articoli in gomma, 23.13 fabbricazione di vetro cavo, ecc.),
- in altri casi la categoria è ancora presente nell’elenco, ma ora vengono meglio specificate le attività permesse tramite esclusione di alcuni codici all’interno del raggruppamento (per fare un esempio, nella categoria 22.2 fabbricazione di articoli in materie plastiche, ora sono esclusi i codici 22.29.01 e 22.29.02).
Il Mise, all’interno del decreto 25.03.2020, oltre ad aver aggiornato l’elenco delle attività produttive ammesse, ha altresì provveduto a specificare le modalità di esercizio di alcune di queste:
78. le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività ammesse;
79. le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di call center in entrata (per la gestione di ordinativi, assistenza clienti, ecc.) e solo con riferimento alle attività ammesse;
80. le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del D.P.C.M. 22.03.2020 hanno dovuto completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo scorso, compresa la spedizione della merce in giacenza; in relazione alle ulteriori attività sospese per effetto del decreto del Mise del 25.03.2020, analogamente, le imprese devono completare la propria attività entro il 28.03.2020.