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Credito d’imposta per canoni di locazione ad uso non abitativo

Credito d'imposta per canoni di locazione ad uso non abitativo

Maggio 2020

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il decreto Rilancio prevede l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione, leasing o concessione corrisposto a marzo, aprile e maggio 2020.

Il credito è previsto per immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di:

  • attività industriale,
  • commerciale,
  • artigianale,
  • agricola,
  • attività di interesse turistico
  • esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta “negozi e botteghe” previsto dal decreto “Cura Italia”.

Nel caso di affitto d’azienda il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Vengono fissati due requisiti per poter accedere al bonus affitti:

  • il limite di ricavi o compensi relativi all’anno 2019, non superiori a 5 milioni di euro;
  • la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta può:

  • essere ceduto al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare e questi potrà utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, oppure, se titolare di partita iva, in compensazione dal mese successivo alla cessione,
  • essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • essere compensato nel modello F24, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8 del 3 aprile 2020 (“il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo”);
  • essere ceduto ad altri soggetti come banche o altri intermediari finanziari.

L’Agenzia delle Entrate dovrà definire le modalità attuative della presente misura, ma si informa sin d’ora che per poter fruire del credito d’imposta dovrà essere fornita prova dell’avvenuto pagamento del canone.

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