Novembre 2021
Col D.L. 157/2021 entrato in vigore nella notte fra giovedì e venerdì scorso, cambiano, e molto, le discipline per il riconoscimento fiscale dei bonus edilizi.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale infatti il visto di conformità diventa obbligatorio per tutti i bonus 50-65-70-75-80-85-90% nel caso di esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura ex art. 121 Dl 34/2020, che precedentemente non richiedevano l’apposizione del parere favorevole del commercialista se non nelle sole ipotesi di interventi agevolati al 110%.
È indistintamente previsto che tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute per tutte le agevolazioni affinchè le stesse possano essere agevolate.
Urgono specifiche e chiarimenti di Prassi per le spese in corso, dopo un’inaspettata introduzione del decreto antifrode con vigenza immediata.
È stato inoltre potenziato il sistema dei controlli nelle operazioni immobiliari agevolate dai bonus fiscali.
L’Agenzia delle entrate infatti avrà la possibilità di sospendere fino a 30 giorni la procedura che rende cedibili i crediti fiscali nella rispettiva area riservata, per porre in essere gli opportuni controlli in operazioni sospette.
Altro adempimento obbligatorio per gli intermediari finanziari ed i professionisti interessati dalle procedure relative ai bonus fiscali edilizi è quello di segnalare all’Uif, ente preposto, eventuali operazioni sospette ai fini della normativa antiriciclaggio.
Lo studio Stefani, in qualità di intermediario abilitato specializzatosi sulla materia, si farà trovare preparato in questa ennesima evoluzione normativa a fianco delle imprese di costruzione, general contractor, privati ed investitori immobiliari impegnati negli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia che l’hanno scelto come commercialista specializzato nei bonus fiscali edilizi e apposizione del visto di conformità.