Febbraio 2020
Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, la 3E del 21/02/2020, ha finalmente chiarito il comportamento da tenere in esito ai corrispettivi non incassati, dopo che tutte le vendite al dettaglio dal 1/1/2020 sono state convogliate nel canale telematico, al pari di quanto avvenuto dal 1/1/2019 per le fatture.
Anche i corrispettivi non incassati devono essere comunicati con il registratore telematico per espressa previsione del Fisco.
Nella circolare si precisa che:
- in sostituzione dei corrispettivi telematici è stata confermata ancora una volta la possibilità di emettere una fattura immediata, da trasmettere entro i dodici giorni dall’operazione allo Sdi, o una fattura differita, da inviare telematicamente al massimo entro il giorno quindici del mese successivo a quello di svolgimento delle operazioni, purché certificate con documenti, anche non fiscali, ai quali la stessa fattura differita deve obbligatoriamente fare riferimento;
- i corrispettivi vengono certificati da “documento commerciale” e non più da “scontrino fiscale” da rilasciare al cliente obbligatoriamente e vanno inviati o coi registratori di cassa oppure con la procedura telematica nella sezione riservata del portale Agenzia delle Entrate;
- in merito ai corrispettivi non incassati, che spesso in passato venivano gestiti con fatture in riferimento allo scontrino emesso precedentemente, ora potrebbero portare ad una duplicazione nella comunicazione del volume di vendita essendo entrambe le operazioni telematiche. Il Fisco ha quindi specificato come l’emissione del documento commerciale sia comunque obbligatoria nel momento di completamento dell’operazione, a prescindere la stessa venga saldata o meno dal cliente. Va da sé che al momento di incasso del corrispettivo (qui successivo al momento di consegna del bene o ultimazione della prestazione) il cedente non sarà obbligato ad emettere un ulteriore documento commerciale che duplicherebbe l’imponibile e l’imposta comunicate all’Agenzia delle Entrate, ma potrà semplicemente rilasciare al proprio cliente una quietanza di pagamento giustificativa e concludente la prestazione intercorsa. Allo stesso modo, l’emissione di una fattura telematica in riferimento ad un documento commerciale precedentemente emesso, seppure nella sostanza configuri un’operazione unica che non richiede pertanto l’obbligo della duplicazione nel versamento dell’imposta ai sensi del DPR 633/72, potrebbe portare a doversi giustificare in futuro con gli Uffici delle Entrate. Essi si troveranno infatti ad avere due dati difformi in proprio possesso: uno derivante dal canale telematico (fatture più corrispettivi, due operazioni), uno dalle liquidazioni Iva effettuate correttamente (unica operazione).
E’ importante pertanto adeguarsi e organizzarsi al fine di evitare inutili richieste di informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate che, sappiamo, si baserà sempre più sui dati comunicati dal contribuente.
E’ stato comunque anticipato che i registratori di cassa verranno adattati con un nuovo flusso appositamente creato per la comunicazione di questo tipo di operazioni.