Aprile 2023
Nell’ultimo anno, tra i giudici del lavoro vi era l’orientamento secondo cui nel nostro sistema sarebbe stata preclusa la compensazione dei debiti previdenziali con i crediti di natura fiscale anche se appartenenti al medesimo soggetto. Ciò secondo una distorta lettura dell’art. 17 del D Lgs. 241/1997 in forza del quale sarebbe possibile utilizzare tale modalità satisfattiva dell’obbligazione contributiva solo se a essere compensati siano i crediti vantati nei confronti del medesimo ente previdenziale.
Contrariamente a quanto affermato dai giudici del lavoro, non è vero che nel nostro sistema sia preclusa la compensazione tra crediti tributari e debiti previdenziali, anzi è proprio l’art. 17 sopracitato ad averla ammessa esplicitamente, con l’obiettivo di semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, consentendo versamenti unitari.
Con un emendamento approvato al DL 11/2023 il legislatore ha fortunatamente bloccato questo trend pericoloso, chiarendo con una norma di interpretazione autentica che l’art. 17, comma 1, del D Lgs 241/97 deve essere interpretato nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra crediti e debiti, nei confronti di enti impositori diversi.
Si accoglie positivamente l’intervento normativo, anche se si è dovuto arrivare ad interpretare ciò che sembrava assodato e dispiace constatare che la Pubblica Amministrazione abbia provocato un orientamento apparso subito tecnicamente abnorme e smentito dalla stessa prassi amministrativa, creando non poche perplessità.