Marzo 2021
Il Bonus Pubblicità, regolamentato dal D.P.C.M. 90/2018 e modificato dall’ art. 1, comma 608 L.178/2020 – Legge di Bilancio 2021 – si configura come un credito d’imposta destinato a:
- Imprese;
- Lavoratori autonomi;
- Enti non commerciali
che abbiano effettuato
- investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;
che devono avere la caratteristica obbligatoria di essere testate giornalistiche registrate al Tribunale ed edite da una società editoriale iscritta al ROC, a partire dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Relativamente al Bonus Pubblicità per l’anno 2021 sono state introdotte delle importanti novità che possiamo riassumere in due elementi:
- gli investimenti pubblicitari effettuati sui GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI (ANCHE IN FORMATO DIGITALE) vedono riconosciuto un credito d’imposta nella misura unica del 50% del valore totale dell’investimento. Decade quindi l’onere di verificare il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione
- gli investimenti pubblicitari effettuati su EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI vedono riconosciuto un credito d’imposta nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo d’informazione nell’anno precedente.
Si evidenzia come il tetto di spesa stanziato sia pari ad euro 50 milioni, essendo quindi le risorse limitate la percentuale di ripartizione potrebbe essere successivamente ridimensionata in virtù del numero di domande presentate. (Percentuale riconosciuta per il 2020 : investimenti su stampa 14,8% ed investimenti su radio e televisioni 6,5%).
Bonus Pubblicità come funziona e come usufruirne
Nel caso specifico per l’anno 2021 sono 3 le fasi cruciali che compongono il procedimento:
FASE 1: PRENOTAZIONE – E’ il periodo nel quale vanno inoltrate le “prenotazioni telematiche” per richiedere il Credito d’Imposta, dal 1° al 31 marzo 2021.
E’ necessario inoltrare, attraverso una comunicazione ufficiale telematica, l’importo previsionale massimo delle spese 2021 compilando l’apposito modello.
FASE 2: DICHIARAZIONE FINALE – La “dichiarazione telematica” dovrà essere predisposta nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022 (quindi l’anno dopo), e dovrà contenere il totale delle fatture effettivamente contabilizzate relative alle spese pubblicitarie effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e rientranti nel credito d’imposta.
FASE 3: RICONOSCIMENTO DEL CREDITO – Successivamente entro il mese di marzo 2022 arriverà la comunicazione ufficiale dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’elenco di tutte le società ammesse al credito e relativi importi di cui potranno usufruire come credito d’imposta per pagare IVA, tasse, contributi previdenziali ed altro.
Il credito d’imposta potrà essere fruito mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione.
N.B. Ricordiamo infine che non tutti gli investimenti pubblicitari rientrano nel Credito d’Imposta, NON RIENTRANO:
- la realizzazione grafica pubblicitaria;
- la pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc);
- la pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google;
- le spese per la produzione di volantini cartacei periodici, né la cartellonistica, ecc…;
- sono escluse tutte le forme di pubblicità realizzate su tutti i siti web non registrati come testate giornalistiche.
Lo Studio si propone di curare l’iter di presentazione della domanda e resta a disposizione per eventuali dubbi.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.