Maggio 2020
MODIFICHE INTRODOTTE DAL C.D. “DECRETO RILANCIO” ED ITER DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Si ricorda ai gentili clienti che il Bonus Pubblicità, regolamentato dal D.P.C.M. 90/2018 e modificato dall’art. 188 del D.L. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” pubblicato in data odierna in Gazzetta Ufficiale, si configura come un credito d’imposta destinato a:
- Imprese;
- Lavoratori autonomi;
- Enti non commerciali;
che abbiano effettuato
- investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;
che devono avere la caratteristica obbligatoria di essere testate giornalistiche registrate al Tribunale ed edite da una società editoriale iscritta al ROC, a partire dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Relativamente al Bonus Pubblicità per l’anno 2020 è stata introdotta dal “Decreto Rilancio” un’importante novità che può essenzialmente essere riassunta in due elementi:
- la base di calcolo del credito d’imposta si identifica con il valore dell’intero investimento pubblicitario effettuato nel 2020, è stato infatti abolito il calcolo sul valore incrementale dell’investimento pubblicitario 2020 rispetto a quello nel 2019 come era nelle modalità precedenti;
- la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, prima annunciata al 30% è salita al 50%.
Limitatamente all’anno 2020 quindi è concesso il credito d’imposta nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati nell’anno.
Bonus Pubblicità come funziona e come usufruirne
Laddove nel corso dell’anno siano state poste in essere le spese sopra elencate e vi sia l’intenzione a beneficiare dell’agevolazione, lo Studio si propone di curare l’iter che consente di trasformare in Credito d’Imposta fino al 50% la spesa sostenuta nell’anno 2020.
La percentuale di ripartizione infatti potrebbe essere successivamente ridimensionata in virtù del numero di domande presentate e del tetto massimo di spesa previsto dalla normativa sopracitata.
Nel caso specifico per l’anno 2020 sono 3 le fasi cruciali che compongono il procedimento:
FASE 1: PRENOTAZIONE – E’ il periodo nel quale vanno inoltrate le “prenotazioni telematiche” per richiedere il Credito d’Imposta. Per quest’anno le date per la prenotazione sono state spostate recentemente a causa della pandemia Covid-19 e vanno dal 1° al 30 settembre 2020.
E’ necessario inoltrare, attraverso una comunicazione ufficiale telematica, l’importo previsionale massimo delle spese 2020 compilando l’apposito modello.
FASE 2: DICHIARAZIONE FINALE – Sarà sempre cura dello Studio presentare la “dichiarazione telematica” per comunicare, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021 (quindi l’anno dopo), il totale delle fatture effettivamente contabilizzate relative alle spese pubblicitarie effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e rientranti nel credito d’imposta.
FASE 3: RICONOSCIMENTO DEL CREDITO – Successivamente entro il mese di marzo 2021 arriverà la comunicazione ufficiale dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’elenco di tutte le società ammesse al credito e relativi importi di cui potranno usufruire come credito d’imposta per pagare IVA, tasse, contributi previdenziali ed altro.
Il credito d’imposta potrà essere fruito mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione.
N.B. Ricordiamo infine che non tutti gli investimenti pubblicitari rientrano nel Credito d’Imposta, NON RIENTRANO:
- la realizzazione grafica pubblicitaria;
- la pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc);
- la pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google;
- le spese per la produzione di volantini cartacei periodici, né la cartellonistica, ecc…;
- sono escluse tutte le forme di pubblicità realizzate su tutti i siti web non registrati come testate giornalistiche.
Si evidenzia come la conferma d’incarico possa essere presentata allo Studio esclusivamente via mail, all’indirizzo di posta elettronica info@studiostefani.it
Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.