Marzo 2022
Uno degli aspetti a cui abbiamo tipicamente assistito in questi mesi, dall’entrata in vigore del DL 34/2020 in maniera molto intensificata, è l’enorme confusione creata si dal Legislatore ma al contempo dalle imprese immobiliari sull’interpretazione e possibilità di utilizzare i bonus fiscali in sede di compravendita di immobili.
Capita abitualmente infatti che persone fisiche o inesperti del settore entrati in contatto con i venditori come potenziali acquirenti, decidano di fissare consulenze spot coi nostri professionisti, per farsi illustrare la correttezza delle informazioni messe loro a disposizione dalle imprese immobiliari in sede di trattativa immobiliare, con molto scetticismo e cambi di interpretazione che influiscono poi in maniera determinante sul prezzo di vendita.
Tante volte la credibilità dell’operazione immobiliare viene meno e diventa poco appetibile per il potenziale cliente, più per la confusione e la mancanza di trasparenza nella condivisione delle informazioni imputabile all’impresa, che non per il disinteresse dell’affare immobiliare in sé.
E’ assolutamente fondamentale infatti, in questa fase caratterizzata da continui capovolgimenti normativi e interpretazioni di Prassi giornaliere su tutte queste fattispecie, rendere il cliente sicuro e convinto delle informazioni che si trasferiscono fin dalle prime fasi della trattativa, informazioni che poi lui metterà in discussione con le proprie fonti, e che richiedono competenze specifiche e debbono sempre essere ispirate al principio di prudenza.
Il consiglio dello Studio quindi è come sempre di prevenire il problema, definendo per ogni operazione immobiliare le varie casistiche e benefici fiscali spettanti a monte, per poterli utilizzare come leva a favore e non come boomerang che rischia di far perdere attrattività verso i competitors.
Il commercialista non è solo il soggetto che appone il visto di conformità, i fatti sembrano dimostrarlo.