Luglio 2023
La disciplina comune a tutte le detrazioni fiscali inerenti i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica prevede delle disposizioni specifiche in esito alle compravendite immobiliari effettuate nello stesso anno di esecuzione degli interventi, o nei successivi, entro il termine di utilizzo delle detrazioni dall’ultimazione degli interventi stessi da parte dell’originario beneficiario.
L’art. 16 bis TUIR prevede infatti, nello specifico per il bonus ristrutturazione 50%, che in caso di vendita dell’immobile ristrutturato, la detrazione spetti per la parte non fruita o inutilizzata al momento della cessione dell’immobile automaticamente all’acquirente dello stesso.
Tale automatismo opera salvo disposizioni contrarie, comunque attuabili purchè emergano in forma esplicita dall’atto di compravendita, e qualora le parti non facciano annotare nell’atto di acquisto nessuna disposizione differente le detrazioni non fruite quindi passeranno automaticamente all’acquirente dell’immobile.
Questa regola generale opera per tutti gli immobili civili oggetto di ristrutturazione e riqualificazione prima della compravendita, e tale disciplina si differenzia dall’art. 16 bis Tuir lett. c) nel quale la detrazione spetta in misura pari al 50% del 25% del prezzo di cessione in quanto questa fattispecie riguarda specificatamente e solo le compravendite nelle quali la parte venditrice è un’impresa immobiliare di costruzione/ristrutturazione che dopo aver riqualificato/ristrutturato l’immobile lo cede ad un terzo.
Nel premesso caso di passaggio automatico delle detrazioni invece, il cedente è un privato che ristruttura il proprio immobile e lo cede prima del termine di utilizzo temporale della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.