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Bonus edilizi: chiarimenti sul Decreto MITE e sui prezzari

Bonus edilizi: chiarimenti sul Decreto MITE e sui prezzari

Maggio 2022

Per godere delle agevolazioni fiscali connesse ai bonus edilizi la normativa ha previsto un macchinoso iter burocratico.

Nel caso in cui si decida di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, tra le svariate dichiarazioni e asseverazioni richieste, vi è anche l’obbligo di ottenere una formale attestazione preventiva circa la congruità delle spese sostenute.

Tale obbligo riguarda non solo quelle spese sostenute per la fornitura di beni e servizi in base a contratti d’opera o di appalto, ma anche le spese relative a prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e pertanto anch’esse agevolate.

Recentemente nel sito dell’ENEA sono state pubblicate delle FAQ dal Ministero della Transizione Ecologica che hanno chiarito alcuni punti in relazione ai valori massimi da considerare ai fini dell’attestazione di congruità delle spese.

In particolare i valori massimi individuati dall’allegato A del decreto MITE recentemente introdotto, non si sostituiscono ai prezzari regionali e provinciali di cui sentiamo parlare da mesi, bensì si aggiungono ad essi, in un’ottica di duplice controllo.

In particolare un primo controllo va effettuato facendo riferimento ai prezzari indicati dall’art.3 c.4 del DM “costi massimi”, cioè i prezzari predisposti da Regioni e Province autonome ovvero i listini delle camere di commercio competenti. In questo ambito si ricorda la validità dei prezzari DEI oggetto di varie dispute in passato.

Il secondo controllo va poi effettuato con riferimento all’Allegato A del decreto MITE 14 febbraio 2022, entrato in vigore venerdì 15 aprile scorso.

Dai valori massimi di spesa ammissibile sono sempre esclusi l’IVA, le spese per le prestazioni professionali, le spese per opere relative all’installazione e i costi di manodopera per la messa in opera dei beni.

Tra i valori che risultano dai due controlli, si prende il minore, che costituirà quindi la soglia di congruità delle spese da confrontare con quelle sostenute.

Si è chiarito inoltre che nel caso in cui nei prezzari non vi sia una voce di costo idonea a rappresentare gli interventi effettuati, il tecnico abilitato può procedere alla determinazione analitica del costo, fornendo una relazione firmata da allegare all’asseverazione.

Con riferimento agli interventi “minori” (Allegato A del DM 6 agosto 2020) è consentito sostituire l’attestazione dei requisiti tecnici con una dichiarazione del fornitore o dell’installatore dei beni.

Si è infine ribadito che l’attestazione sulla congruità non è richiesta per i bonus minori quando:

  • non si opta per alla cessione del credito o di sconto in fattura;
  • per le spese sostenute con riferimento a interventi in regime di edilizia libera o se le spese sono comunque inferiore a 10.000

Per non far gravare il costo di tali attestazioni, necessarie a ridurre il rischio di frodi, sui committenti che potrebbero altrimenti essere disincentivati ad eseguire gli interventi, si è stabilito che in tutti i casi rimanenti sono detraibili le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e per le asseverazioni e le attestazioni necessarie per optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante e/o per lo sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.Il parametro di riferimento utilizzato per valutare la congruità delle spese professionali è il DM Giustizia del 2016.

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