Aprile 2023
In tempo di redazione dei bilanci delle società risulta importante il focus sulla continuità aziendale (going concern) principalmente attraverso la valutazione sulla capacità aziendale di assolvere i propri obblighi a breve.
Il codice civile norma gli obblighi afferenti la continuità aziendale all’art. 2423-bis 1c. e all’art. 2086 c.c., quest’ultimo opera per tutte le società, anche quelle di persone.
I due articoli sono legati tra di loro in quanto l’art. 2423-bis prevede che le valutazioni di bilancio debbano esser effettuate secondo la prospettiva di continuità e l’art. 2086 – modificato con il D.Lgs. 12.1.2019 n. 14 – prevede l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
E’ necessario pertanto che l’organizzazione aziendale sia adeguatamente strutturata per poter rilevare eventuali squilibri patrimoniali ed economico-finanziari, oltre a consentire la valutazione della sostenibilità della posizione debitoria almeno nell’arco dei successivi dodici mesi, come previsto dallo stesso D.Lgs. 12.1.2019 n. 14.
Tale attività dovrà comportare una trasposizione di tutti gli elementi certi e probabili nell’indice DSCR, (Debit Service Coverage Ratio, cioè: rapporto di copertura del servizio del debito) che determina la sostenibilità finanziaria a condizione che i dati assunti per il calcolo, a partire dal budget di tesoreria usato ai fini della costruzione dei flussi di cassa, siano corretti.
E’ da tener presente che tale valutazione dev’esser fatta non solo in funzione della redazione del bilancio d’esercizio, ma anche in modo sistematico con periodicità trimestrale o almeno quadrimestrale.