Maggio 2021
Grande attenzione ai bonus fiscali sugli immobili per i promissari acquirenti di edifici abitativi frutto di ricostruzione in seguito alla demolizione.
Se il titolo abilitativo con il quale è stato rilasciato il permesso a costruire fa riferimento al nuovo concetto di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, infatti, sono importanti i benefici trasferiti al cessionario in sede di rogito.
Questo, e la poca predisposizione da parte dei costruttori a mettere a disposizione queste informazioni ai privati in determinati casi, sta generando un grosso interesse ed approfondimento della normativa in essere direttamente da parte dei potenziali acquirenti di abitazioni private che nascono dagli anzidetti interventi.
E’ quello a cui costantemente assistono i professionisti di studio Stefani Piana & Partners, chiamati a fornire consulenze specifiche sul tema sempre più frequentemente anche fuori regione.
Attenzione perché in un mercato così frenetico, quello a cui stiamo assistendo preannuncia che le imprese del settore dovranno assolutamente dotarsi velocemente di tutte le informazioni e il know how che consentano loro di ottemperare agli adempimenti richiesti dalla norma, per rimanere al passo col mercato e non perdere terreno nei confronti di chi è ben attrezzato sul tema e di fatto offre un prodotto simile al loro, ma a condizioni ben differenti.
Specialmente se il credito viene retrocesso dal privato all’impresa venditrice in sede d’atto, garantendo di fatto uno sconto sul corrispettivo al promissario acquirente dell’abitazione, il valore di acquisto viene sensibilmente influenzato da detta operazione.
Ai fini della detrazione prevista dall’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sisma bonus acquisti”), con la risposta ad interpello 10.5.2021 n. 320, l’Agenzia delle Entrate proprio recentemente ha ampliato le diverse interpretazioni già in nostro possesso, specificando che l’agevolazione spetta all’acquirente della singola unità immobiliare anche se la società che possiede l’immobile non esegue direttamente i lavori di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio ma li commissiona in qualità di appaltante, purchè la stessa sia dotata dei titoli idonei astrattamente a porre in essere in proprio l’opera (oggetto sociale pertinente alla costruzione e ristrutturazione, codice ateco ecc.).
Nella risposta ad interpello 318/2021, invece, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che l’agevolazione spetta agli acquirenti delle unità immobiliari anche ove l’edificio, precedentemente alla sua demolizione e ricostruzione, fosse accatastato in A/1.