Studio Certificato Sistema Qualità ISO9001
Commercialisti, Consulenti del Lavoro ed Avvocati
20 professionisti e 30 collaboratori qualificati al servizio delle imprese
Luglio 2013

PREMESSA

Il decreto Legge 69/2013, entrato in vigore sabato 22 Giugno, è uno degli interventi legislativi promossi dal Governo per favorire ed incentivare la ripresa economica del nostro Paese.

Con la presente si mira a porre in evidenza le novità legislative di maggiore interesse.

Eccole nel dettaglio:

  1. PER L’IVA NON VIGE PIU’ LA SOLIDARIETA’ NEGLI APPALTI

In caso di appalti o subappalti di opere o servizi (non solo limitati al settore dell’edilizia):

-          l’appaltatore è solidale con il subappaltatore con riferimento al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e NON più anche per l’Iva dovuta da quest’ultimo, in relazione alle prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto. La responsabilità è limitata all’ammontare del corrispettivo dovuto e può essere evitata ottenendo, anteriormente al pagamento, la documentazione che attesta che i pagamenti scaduti sono stati effettuati;

-          il committente risponde con una sanzione amministrativa da 5 mila a 200 mila Euro se paga l’appaltatore senza essere in possesso della documentazione di cui sopra.

La regola si applica per i pagamenti intervenuti dal 11 ottobre 2012 in poi.

  1. DEBITI VERSO EQUITALIA IN 120 RATE

In caso di “comprovata e grave situazione di difficoltà” (che si ha quando sussiste: l’accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il debito entro un piano di rateazione ordinario e la valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile) la rateazione può essere allungata a 120 rate, in luogo delle ordinarie 72.

Inoltre, altra importante novità, si decade dal beneficio della rateazione non più quando si omette il pagamento di due rate, bensì di otto rate, anche non consecutive.

     3. LA CASA PRINCIPALE NON PUO' ESSERE ESPROPRIATA

Se l’immobile del contribuente è l’unico immobile del debitore ed è utilizzato come abitazione principale, all’Agente della riscossione è inibita l’espropriazione, purché non si tratti delle c.d. case di lusso appartenenti alla categorie A/1, A/8 E A/9. In tutti gli altri casi l’immobile può essere espropriato solo se l’importo complessivo del credito supera i 120 mila Euro. Inoltre, per poter essere espropriato, dev’essere previamente iscritta ipoteca sull’immobile e devono essere trascorsi sei mesi dall’iscrizione senza che sia stato estinto il debito.

    4. I BENI STRUMENTALI POSSONO ESSERE PIGNORATI SOLO PER UN QUINTO DEL LORO VALORE

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio dell’arte, della professione o del mestiere sono pignorabili nel limite del quinto del loro valore, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. I beni rimangono comunque affidati al debitore, in modo che possa proseguire la sua attività ed il primo incanto per la vendita non può avvenire prima che siano trascorsi 300 giorni dal pignoramento medesimo. Il pignoramento, infine, perde efficacia se sono trascorsi 360 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

  1. IL DURC SARA’ ACQUISITO D’UFFICIO E VARRA’ 180 GIORNI

In merito ai rapporti fra Pubblica Amministrazione e i soggetti appartenenti alla sfera imprenditoriale, se fino ad oggi era il soggetto che doveva ricevere il pagamento a dover presentare, col resto della documentazione, il Durc che aveva validità di tre mesi, ora saranno gli enti pubblici a chiedere il documento di regolarità contributiva in automatico, sottoforma telematica, ogni 180 giorni.

     6. LA PA CHE RITARDA PAGA

Sarà possibile ottenere un indennizzo, pari a 30 Euro al giorno per un massimo di 2.000 Euro, da parte di una Pubblica Amministrazione o di privati preposti all’attività amministrativa (es. i concessionari), a fronte del ritardo nella conclusione di un procedimento.

Sono in ogni caso esclusi i casi di silenzio qualificato e di concorsi pubblici.

In particolare per ottenere l’indennizzo ci si dovrà rivolgere al titolare del potere sostitutivo della singola PA ovvero, in caso di silenzio di quest’ultimo, al Tar. Attenzione, però, se il ricorso contro il silenzio, cui va allegata la richiesta di indennizzo, dovesse essere ritenuto inammissibile, il ricorrente dovrà pagare da due a quattro volte l’importo del contributo unificato a vantaggio della PA.

  1. AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO O LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LEASING DI NUOVI IMPIANTI

Le Banche che aderiranno alla convenzione potranno reperire dei fondi dalla gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti per concedere alle piccole-medie imprese, entro il 31 dicembre 2016, finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto, anche tramite contratti di leasing finanziario, di macchinari, impianti, ed attrezzature nuove. I finanziamenti avranno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto, non potranno superare i 2 milioni di Euro per ciascuna impresa beneficiaria e potranno coprire l’investimento per il loro intero importo. Il Fondo di Garanzia potrà intervenire per un massimo dell’80% dell’ammontare del finanziamento ed il Governo erogherà un contributo sugli interessi, la cui misura verrà determinata in seguito.

  1. RITORNA LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Esperire un tentativo di conciliazione diventa nuovamente obbligatorio dopo che la sentenza n. 272 del 2012 della Consulta aveva dichiarato il decreto che l’aveva introdotto incostituzionale.

Le materie interessate sono: il condominio, i diritti reali, la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, le locazioni, il comodato, l’affitto di azienda, il risarcimento del danno da responsabilità medica, diffamazione con mezzo di stampa e altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In sostanza sono stati tolti i risarcimenti da incidente stradale e la durata massima del tentativo di mediazione non è più di quattro mesi, bensì di tre. Inoltre quando, durante il primo incontro fra le parti ed il mediatore, si prende atto dell’insanabile contrasto e che il percorso giudiziale è inevitabile, i costi sono molto limitati: 80 Euro per le controversie di valore più lieve.

 

Hai bisogno di Consigli o Assistenza?

Conosciamoci in un primo appuntamento gratuito o richiedi una consulenza

 

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.