Luglio 2012
Si segnala l’interessante posizione, in contrasto con quella dell’Amministrazione Finanziaria, con cui l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano, con la norma di comportamento n. 184, ha affermato l’applicabilità della detrazione d’imposta del 55% sul risparmio energetico, per i lavori eseguiti dall’imprenditore proprietario o da società immobiliari per immobili destinati alla locazione.
L’Aidc sottolinea che l’obiettivo dell’agevolazione deve condiderarsi generalizzato, in senso oggettivo, ma anche soggettivo, contrariamente alla posizione dell’Agenzia che si è espressa nel senso che il beneficio può essere goduto solo dall’effettivo utilizzatore dell’unità immobiliare oggetto di intervento.