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Agosto 2024

La Cassazione Civile - Sez. V, con Ordinanza n. 16873 del 19/06/2024, torna ad affrontare il tema dell’antieconomicità delle operazioni commerciali poste in essere dal contribuente, questa volta in ambito di diritto alla detrazione dell’iva.

A volte si è portati a sottovalutare le criticità anche di carattere fiscale che possono derivare nei casi in cui l’impresa presenti una situazione reddituale con manifesta sproporzione fra ricavi e costi di esercizio, specialmente se prolungata nel tempo. Dalla determinazione del reddito del contribuente in via induttiva, al disconoscimento di costi o di perdite pregresse, l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria in questi casi spesso efficace anche in presenza di una contabilità formalmente corretta se questa possa considerarsi intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente.

Anche n materia di IVA, secondo la citata sentenza dello scorso giugno, il diritto alla detrazione dell’imposta può essere negato se l’Amministrazione finanziaria dimostra la macroscopica antieconomicità dell’operazione, se ed in quanto esuli dal normale margine di errore di valutazione economica. In tali casi la presunzione operata assume rilievo quale indizio di non veridicità delle fatture passive e, per conseguenza, dell’operazione cui esse afferiscono o di non inerenza della destinazione dei beni o servizi all’operazione stessa e determina, pertanto, l’inversione dell’onere della prova a carico dell’imprenditore, cui spetterà dimostrare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all’attività svolta.

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