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Gennaio 2024

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 32/E del 5.12.2023 ha chiarito la disciplina sulla fuoriuscita immediata dal regime agevolato. La Legge di bilancio 2023 aveva modificato la precedente normativa introducendo la fuoriuscita dal regime forfetario nell’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultassero superiori a 100.000 euro. A seguito di tale novità molti erano i dubbi interpretativi, sfatati finalmente dalla citata Circolare.

Quest’ultima ha chiarito che:

“A partire dall’incasso (successivo all’emissione della fattura) che comporta lo sforamento del limite di 100.000 euro, in particolare, rientrano nel regime ordinario e devono essere fatturate con IVA:

- l’operazione che ha generato l’incasso; il contribuente deve assoggettare a imposta il corrispettivo, integrando con l’IVA il documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, decreto IVA (come verrà in seguito illustrato);

- tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso;

- tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.”

La stessa riporta altresì il seguente esempio chiarificatore:

“un professionista che nel mese di settembre 2023 abbia già fatturato e incassato compensi per 80.000 euro e che nel mese di ottobre emetta, nell’ordine, la fattura n. x di 4.000 euro, la fattura n. y di 30.000 euro e, infine, la fattura n. z di 5.000 euro.

Il 20 novembre è incassata la fattura n. y di 30.000 euro. Ciò determina il superamento del limite di 100.000 euro di compensi «percepiti» nel corso del 2023 e la fuoriuscita immediata dal regime forfetario. Di conseguenza, a partire da tale momento il professionista ex forfetario deve applicare il regime IVA ordinario e deve assoggettare a IVA, oltre alle fatture emesse successivamente all’incasso, anche la fattura n. y che ha determinato lo sforamento.”

In ossequio a quanto disposto dalla norma, le fatture n. x e n. z non devono essere rettificate. La rettifica dovrà essere effettuata emettendo una nota di variazione in aumento a integrazione della fattura originaria, ai sensi dell’art. 26, co. 1, del DPR 633/1972.

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