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Agosto 2023

L’accettazione con beneficio di inventario comporta quale principale effetto quello di creare una distinzione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede, così da impedire la confusione tra i due.

L’art. 490 c.c. sancisce i principi cardine dell’accettazione beneficiata, tra i quali:

  • L’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che naturalmente si estinguono con la morte;
  • L’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre al valore dei beni allo stesso pervenuti;
  • I creditori dell’eredità ed i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede.

Quindi, i creditori ereditari ed i legati non possono aggredire i beni personali dell’erede ma solo soddisfarsi sul patrimonio ereditario. Di contro però i creditori personali dell’erede possono invece aggredire anche i beni ereditari, per ciò che residua dalla procedura di liquidazione, dopo che sono stati soddisfatti tutti i creditori ereditari ed i legatari.

È importante sottolineare che l’accettazione beneficiata ha come scopo principale la conservazione dei beni per il soddisfacimento dei creditori ereditari e dei legatari. Ciò comporta l’applicazione del regime di responsabilità a carico dell’erede beneficiato.

La responsabilità dell’erede beneficiato e l’imposizione di garanzia

La responsabilità dell’erede, che ha accettato con beneficio di inventario, con riguardo all’amministrazione dei beni ereditari, è prevista nei casi di dolo o colpa grave (art. 491 c.c.). La norma tuttavia, non impone alcuna sanzione a carico dell’erede beneficiato, che dovrà quindi essere ricondotta ai regimi ordinari di responsabilità ed ai relativi obblighi di risarcimento dei danni.

Al fine di contemperare la responsabilità prevista a carico dell’erede beneficiato per l’amministrazione dei beni ereditari, l’art. 492 c.c.  prevede la possibilità di richiedere l’imposizione di idonea garanzia in capo all’erede per il valore dei beni mobili compresi nell’inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo degli stessi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

La garanzia va richiesta dai creditori e dagli altri soggetti portatori di un interesse qualificato. Può essere di qualsiasi tipo, reale o personale e può consistere anche nell’imposizione di una cauzione.

Il giudice valuterà le modalità e l’entità della garanzia ma non i presupposti, per cui la stessa dovrà essere concessa anche qualora possa sembrare superflua.

La garanzia ha lo scopo di far da contrappeso alla libertà di gestione lasciata all’erede di amministrare i beni ereditari.

L’autorizzazione giudiziaria

L’erede beneficiato ha l’onere della preventiva richiesta di autorizzazione giudiziaria qualora intenda alienare, sottoporre a pegno o ipoteca i beni ereditari. L’autorizzazione andrà presentata al tribunale del luogo nel quale si è aperta la successione. Il provvedimento del giudice è un decreto che potrà essere fatto oggetto di reclamo.

La norma si ritiene applicabile per qualsiasi atto di disposizione che sia in grado di incidere sul patrimonio ereditario. Talune interpretazioni intendono il concetto di “alienazione” in senso ampio, ricomprendendo tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

La decadenza dal beneficio di inventario

Gli art. 493 e 494 c.c. dispongono invece la sanzione della decadenza dal beneficio di inventario, qualora le attività di amministrazione dell’erede compromettano l’equilibrio e la capienza del compendio ereditario.

L’erede beneficiato viene sanzionato con la decadenza qualora abbia, in mala fede, omesso di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità, o che in mala fede abbia inserito nell’inventario passività inesistenti.

La decadenza dal beneficio ha, in ogni caso, effetto per tutti i creditori ed i legatari, indipendentemente dal soggetto che ha rilevato il comportamento dell’erede che ha portato alla sanzione. Inoltre, la stessa, ha effetto retroattivo, che comporta che l’erede deve essere considerato puro e semplice fin dal momento dell’apertura della successione.

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