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Agosto 2023

Tra le finalità della procedura del beneficio di inventario vi è quella di giungere alla liquidazione dell’eredità, con attribuzione dell’eventuale residuo in favore dell’erede.

Vi sono due forme alternative di liquidazione dell’eredità beneficiata: la liquidazione individuale e la liquidazione concorsuale.

La liquidazione individuale

La liquidazione individuale è disciplinata dall’art. 495 c.c. e prevede la soddisfazione dei creditori e dei legatari nella misura che si presentano, savi i loro diritti di preferenza. La liquidazione individuale non prevede alcun termine finale. L’erede è tenuto a rispettare i diritti di prelazione preesistenti, tra più creditori che si presentano tempestivamente e congiuntamente, dovrà preferire quello privilegiato.

La liquidazione concorsuale

La liquidazione concorsuale è normata dagli art. 498 e seguenti del c.c.

La liquidazione concorsuale può essere promossa dai creditori ereditari e dai legatari mediante notificazione all’erede di un atto di opposizione alla procedura di liquidazione individuale, oppure dallo stesso erede in virtù dell’art. 503 c.c..

A differenza della liquidazione individuale, nella liquidazione concorsuale vi è la previsione di un termine di fine procedura, previsto dall’art. 502, ultimo domma del codice civile.

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