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Maggio 2023

Può capitare che l’Agenzia delle Entrate, in sede accertativa, vada a riqualificare la natura giuridica di una società di capitali, assumendo che la società sia stata costituita dai soci al fine di ottenere vantaggi personali e che quindi si tratti di una società di fatto.

In sostanza ai soci viene attribuito per trasparenza il reddito prodotto dalla società e, in questo modo, vengono calcolate le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti personalmente dai componenti della compagine societaria.

Si segnala, sul tema, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 67/13/22, che ha rigettato la tesi dell’Agenzia delle Entrate, affermando che né il codice civile, né l’intero ordinamento giuridico prevedono la possibilità, esclusivamente a causa di illeciti tributari, di riqualificare un ente che si sia costituito come società di capitali.

Difatti, una volta che la società sia iscritta al Registro delle Imprese, opera al fine di realizzare lo scopo sociale, indipendentemente dall’(eventuale) diversa volontà dei soci fondatori.

Questo dovrebbe rassicurare i soci che abbiano ricevuto contestazioni di questo tenore.

Tuttavia si rappresenta che accade sempre più spesso che l’Agenzia delle Entrate, in sede accertativa, utilizzi l’istituto dell’”interposizione fittizia”, ex art. 37 c. 3 del DPR 600/73.

In questo modo l’Ufficio attribuisce ai soci occulti o all’amministratore di fatto i redditi d’impresa che solo apparentemente sono prodotti dalla società, ma che di fatto sono nella piena titolarità e disponibilità dell’interponente, che ha utilizzato la società come mera finzione giuridica.

In questo caso dobbiamo segnalare la sentenza della Cassazione 25.7.2022 n. 23231, che ha avvallato la posizione dell’Agenzia, stabilendo che chi abbia gestito “uti dominus” una società di capitali vedrà traslato il reddito d’impresa della società interposta a se stesso. L’Amministrazione, nella casistica oggetto della sentenza, anche facendo ricorso a presunzioni, aveva provato sia il totale asservimento della società all’interponente, sia l’effettivo possesso dei redditi formalmente intestati alla società in capo a quest’ultimo.

 

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