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Aprile 2023

L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario deve essere effettuata espressamente ab substantiam e potrà essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui è stata aperta la successione.

La dichiarazione di successione con beneficio di inventario deve sottostare ad uno specifico regime pubblicitario, consistente nell’inserzione nel registro delle successioni presso lo stesso Tribunale, nonché la trascrizione presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

Tale regime pubblicitario ha mera natura di pubblicità notizia e non natura costitutiva, secondo la dottrina prevalente, quindi l’accettazione beneficiata si perfezionerà sin dall’atto della dichiarazione. Quest’ultima inoltre dovrà essere seguita o preceduta dall’inventario, secondo le forme stabilite dal codice di rito (artt. 769-777 c.p.c.). L’inventario costituisce un atto ulteriore della procedura, la cui mancanza farà venire meno gli effetti del beneficio di inventario.

I termini per la redazione dell’inventario hanno una decorrenza diversa in dipendenza della situazione del chiamato che si trovi o meno nel possesso dei beni ereditari:

*Il chiamato all’eredità, che si trova nel possesso dei beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluzione dell’eredità. Vi è la possibilità di richiedere delle proroghe, se il termine non viene rispettato, l’erede sarà considerato tale, puro e semplice. Qualora il chiamato all’eredità in possesso dei beni, rediga l’inventario nei termini dati, ma non formalizzi la dichiarazione di accettazione beneficiata, vedrà la scadenza del termine per compimento della formalità di accettazione o rinuncia, limitato a quaranta giorni, con la sanzione espressa, anche in questo caso, di essere considerato erede puro e semplice.

*Il chiamato all’eredità, non in possesso dei beni ereditari, vede il termine per la dichiarazione di accettazione limitata unicamente dal termine prescrizionale del suo diritto. Qualora invece abbia effettuato la dichiarazione di accettazione, dovrà anch’egli compiere l’inventario entro il termine di tre mesi, salva la concessione di proroghe, e con sanzione espressa, in caso di difetto, anche in questo caso di essere considerato erede puro e semplice. Se il chiamato all’eredità non in possesso dei beni, invece, non ha ancora compiuto la dichiarazione di successione, ma ha esaurito l’inventario, dovrà fare la dichiarazione entro il termine di quaranta giorni, pena la perdita del diritto di accettare.

Si noti come la perdita del diritto di accettare comporta, in ogni caso, una sanzione più grave di quanto previsto per il mancato perfezionamento delle formalità per l’accettazione beneficiata, poiché comporta il venir meno della titolarità della situazione complessiva di delazione ereditaria.

 

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