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Marzo 2023

Il procedimento successorio si avvia con il subentro di un soggetto nella titolarità del complesso, o di una quota, dei rapporti giuridici sia attivi che passivi facenti capo al de cuius, con l’assunzione della qualità di erede (successione a titolo universale) o nel subentro in uno o più rapporti determinati con l’assunzione della qualifica di legatario (successione a titolo particolare).

Vi sono due forme principali di accettazione dell’eredità: quella pura e semplice, ove l’erede subentra nei debiti del de cuius e ne risponde illimitatamente, e quella col beneficio di inventario, ove l’erede risponde dei debiti e dei pesi ereditari nei limiti del valore dell’asse ereditario, con esclusione del proprio patrimonio personale.

L’accettazione pura e semplice potrà, a sua volta, essere fatta in modo espresso o tacito.

L’accettazione con beneficio di inventario dovrà, invece, seguire i rigidi formalismi di cui agli artt. 484 ss del codice civile.

Innanzitutto è bene specificare che l’accettazione espressa è un negozio giuridico che non permette l’applicazione di termini o condizioni tuttavia può essere compiuta a mezzo di un rappresentante legale o volontario.

L’accettazione viene dalla legge dichiarata espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede; la forma scritta è, in questo caso, richiesta ad substantiam.

L’accettazione, invece, viene dalla legge stessa considerata tacita, quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto a fare se non nella qualità di erede.

A titolo puramente esemplificativo, si indicano alcune fattispecie considerate dalla giurisprudenza casi di accettazione tacita:

  • Il chiamato che ha proposto azione di divisione dell’eredità;
  • La richiesta di risoluzione di un contratto concluso dal de cuius;
  • Il ricorso alla Commissione tributaria contro l’avviso di accertamento del maggior valore notificato dall’amministrazione finanziaria e la successiva stipulazione di un concordato per la definizione della controversia;
  • L’attività svolta da un coerede nell’interesse di altro coerede, anche in assenza di preventiva delega, quando vi sia stata successiva ratifica.

Si considerano escluse dal novero delle ipotesi di accettazione tacita le seguenti fattispecie:

  • Il chiamato all’eredità che trascrive un acquisto effettuato dal de cuius;
  • Il chiamato all’eredità che chiede la pubblicazione del testamento;
  • La denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti fiscali che, in quanto diretti ad evitare l’applicazione di sanzioni, hanno solo scopo conservativo (cfr Cassazione 31 ottobre 2016 n. 22017).

L’accettazione inoltre è soggetta a trascrizione quando nell’asse ereditario fanno parte beni immobili o diritti reali ad essi ascrivibili.

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