Gennaio 2023
Sempre di più il legislatore è attento alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla condivisione delle responsabilità familiari ed al sostegno alle famiglie, con il dichiarato obiettivo – come da indicazioni comunitarie – di incoraggiare una più equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne, anche in ambito genitoriale favorendo “l’instaurazione precoce del legame tra padre e figlio”.
Si pensi al D.Lgs. n. 105/2022, entrato in vigore il 13/08/2022, che tra le molteplici novità ha:
- reso strutturale il “congedo di paternità obbligatorio” – introdotto in via sperimentale dal 2013 dalla Riforma Fornero e prorogato negli anni successivi – di 10 giorni lavorativi fruibili nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita;
- ampliato il periodo indennizzabile del congedo parentale da 6 a 9 mesi (fruibili fino al 12° anno di vita), di cui tre fruibili in modo esclusivo dal padre e tre in modo esclusivo dalla madre, mentre gli altri tre in alternativa dalla madre o dal padre;
- Al padre lavoratore che gode del “congedo di paternità obbligatorio” (art. 27 bis del D.Lgs. 151/2001) sono estese le seguenti tutele:
- divieto di licenziamento entro il primo anno di vita del bambino;
- esonero dal preavviso e diritto all’indennità sostitutiva in caso di dimissioni entro il primo anno di età del figlio;
- obbligo di convalida delle dimissioni entro il compimento dei tre anni del bambino.
- Introdotto uno speciale regime sanzionatoria prevedendo che “il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro ……. sono puniti con la sanzione amministrativa da € 516 ad € 2.582 ……..”.
Il recente intervento della Legge di Bilancio 2023 prosegue nella direzione di condivisione delle responsabilità familiari affinché il padre lavoratore fruisca in modo effettivo delle tutele a lui riservate, puntando anche al raggiungimento di una effettiva parità di genere sia sul lavoro che in famiglia.
L’art. 1, comma 359, L. 197/2022, infatti, ha integrato la disciplina del trattamento economico del congedo parentale, prevedendo che una delle mensilità fruite entro il 6° anno di vita del figlio sia indennizzata all’80% in luogo del classico 30%, limitatamente ad uno dei genitori.