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Ottobre 2022

La Corte Costituzionale è intervenuta, si spera definitivamente, a dirimere un argomento molto spinoso: l’esenzione IMU per l’abitazione principale, in caso di soggetti sposati o in unione civile, entrambi proprietari di immobili e che stabiliscono residenza ognuno nel proprio immobile di proprietà.

In particolare la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, nonché di quella attualmente vigente dell’art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019, nella parte in cui tali disposizioni riferiscono i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo al possessore dell’immobile, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare.

Infatti nella sentenza viene affermata anzitutto la contrarietà delle citate disposizioni ai principi di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione, in quanto penalizzanti i soggetti che decidono di formalizzare la propria unione, mediante matrimonio o unione civile, rispetto alle persone singole o alle coppie di fatto (che, in mancanza di alcuna formalizzazione del loro rapporto, verrebbero invece a godere, ai fini IMU, di una doppia esenzione – o agevolazione – per l’abitazione principale, non sussistendo alcun nucleo familiare). 

Tale disciplina si palesa inoltre difforme rispetto al contesto attuale, ove “è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi” (ad esempio in comuni di grandi dimensioni e/o per motivi lavorativi).

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale anzitutto dell’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, quarto periodo, espungendo dal dettato dispositivo il riferimento ai componenti del nucleo familiare del possessore, e mantenendo, conseguentemente, subordinata la qualifica di abitazione principale ai fini IMU alla sola sussistenza dei requisiti della dimora abituale e residenza anagrafica del possessore.

In definitiva, ai fini della qualifica dell’immobile come abitazione principale, vi è la sola necessità che il possessore dell’immobile abbia ivi stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale, senza rilievo alcuno per i componenti del nucleo familiare.

In caso di due coniugi, possessori ognuno di un immobile (sito nel medesimo Comune o in Comuni diversi) nel quale vi abbiano stabilito ciascuno la propria residenza anagrafica e dimora abituale, per ciascuno di essi sarà pertanto possibile beneficiare dell’esenzione da IMU.

Attenzione! Sarà possibile, ma non automatico!

La sentenza non attribuisce la qualifica di “abitazione principale” anche per le “seconde case”, mancando in tal caso il requisito della residenza e/o della dimora abituale di uno dei due coniugi per tale secondo immobile. Sarà cura dei Comuni verificare l’effettiva sussistenza del requisito della dimora abituale, accedendo ai dati relativi alla somministrazione delle utenze.

In conclusione pare proprio che la sentenza si ispiri al buon senso, eliminando ogni automatismo, poiché mira a concedere la doppia esenzione solo se effettivamente e per ragioni e con modalità comprovabili due soggetti della stessa famiglia abbiano residenze diverse, eventualmente anche nello stesso comune.

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